23 aprile 2024
Aggiornato 08:30
INPS – Messaggio del 13 novembre 2008, n. 25364

Legislazione ungherese in materia di pensioni. Reinserimento nel lavoro dopo il periodo di riabilitazione

Riforma delle pensioni di vecchiaia e anzianità e di invalidità: introdotto l’“assegno di riabilitazione”

Con riferimento alla legislazione ungherese in materia di prestazioni sociali con il Messaggio del 13 novembre 2008, n. 25364 l’INPS ha fornito informazioni aggiornate in materia di sicurezza sociale provenienti, su richiesta dell’Istituto, da Istituzioni previdenziali comunitarie in particolare dall’ONYF, che è l’istituto previdenziale ungherese, che a sua volta ha comunicato le principali innovazioni intervenute nella legislazione previdenziale nazionale ungherese.

Modifiche al regime pensionistico ungherese in vigore dal 1° gennaio 2008
La riforma relativa al sistema previdenziale ungherese (Riforma delle pensioni di vecchiaia e anzianità) dal 1° Gennaio 2008 è proseguita con la riforma dell’invalidità ed accanto alla pensione di invalidità è stata introdotta una nuova forma di prestazione denominata «assegno di riabilitazione».
Peraltro sono stati modificati anche i requisiti per la pensione di invalidità.

Assegni di riabilitazione
All’assegno di riabilitazione ha diritto il soggetto:
a) le cui condizioni di salute siano peggiorate del 50-79% e, di conseguenza, in mancanza di terapia riabilitativa, non sia in grado di svolgere le mansioni correlate al suo impiego attuale o a quello antecedente il peggioramento ovvero correlate ad altra attività consona alle sue competenze e non svolga attività retribuita o la cui retribuzione/reddito sia di almeno il 30% inferiore all’importo medio mensile delle sue retribuzioni calcolato in base ai quattro mesi precedenti il peggioramento delle condizioni di salute;
b) possa essere sottoposto a terapia riabilitativa;
c) abbia maturato il requisito dell’anzianità lavorativa prevista per la sua età.
L’assegno di riabilitazione può essere concesso per un periodo di tempo limitato fino ad un massimo di tre anni ed è liquidato, se il richiedente svolge attività retribuita, sulla base della media mensile delle retribuzioni percepite negli ultimi sei mesi.

Pensione di invalidità
Alla pensione di invalidità ha diritto il soggetto:
a) le cui condizioni di salute si siano aggravate di una percentuale superiore al 79% (invalido di 1° o 2° grado) o tra il 50% ed il 79% determinando un’incapacità a svolgere le mansioni alle quali era preposto nello svolgimento del lavoro attuale o antecedente il peggioramento ovvero correlate ad altra attività consona alle sue competenze e per il quale non sia possibile una terapia riabilitativa (invalido di 3° grado);
b) abbia maturato il requisito dell’anzianità lavorativa prevista per la sua età anagrafica;
- non svolga attività retribuita o la cui retribuzione/reddito sia di almeno il 30% inferiore all’importo medio mensile delle sue retribuzioni calcolato in base ai quattro mesi precedenti il peggioramento delle condizioni di salute;
c) non riceva l’indennità di malattia o di malattia causata da infortunio sul lavoro.
Se il richiedente svolge attività retribuita, la prestazione può essere erogata sulla base della media mensile delle retribuzioni percepite negli ultimi sei mesi.

Modifiche al regime pensionistico di vecchiaia e anzianità
Il soggetto che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità lavorativa ed abbia raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (62 anni) ha diritto ad una pensione di importo ridotto.
Dal 1° gennaio 2008, i requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione di anzianità di importo ridotto sono stati modificati. Se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti (57 anni di età per le donne e 60 per gli uomini e, per ambo i sessi, almeno 38 anni di contributi per la pensione di anzianità ovvero 33 per la pensione di anzianità di importo ridotto), a decorrere dal 1° gennaio 2008 un ulteriore requisito è che il richiedente non sia obbligato contrattualmente a svolgere attività coperta da assicurazione (cioè attività derivante da un rapporto di lavoro o altro di simile natura).
I requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione di anzianità di importo ridotto, a partire dal 31 dicembre 2008, sono stati modificati come segue: l’uomo o la donna di età inferiore ai 62 anni che, al 31 dicembre 2012, abbia compiuto rispettivamente 60 e 59 anni, con almeno 40 anni di anzianità lavorativa e che non abbia obblighi contrattuali a svolgere un’attività lavorativa coperta da assicurazione, avrà diritto ad una pensione di anzianità.
L’uomo o la donna che abbia compiuto rispettivamente 60 e 59 anni, che abbia maturato almeno 37 anni di anzianità lavorativa e che non abbia obblighi contrattuali a svolgere un’attività lavorativa coperta da assicurazione, avrà diritto ad una pensione di anzianità di importo ridotto.

INPS – Messaggio del 13 novembre 2008, n. 25364