2 maggio 2024
Aggiornato 14:30
Sospensione dell'attività

Sospensione dell'attività imprenditoriale. L'immediata regolarizzazione evita la chiusura

L’efficacia del provvedimento di sospensione decorre dalle 12.00 del giorno successivo a quello dell'accesso ispettivo

Con Circolare del 12 novembre 2008, n. 30 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel porre in evidenza che la Direttiva del 18 settembre 2008 ha precisato che l’efficacia del provvedimento di sospensione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello dell'accesso ispettivo.
Ciò significa che il personale ispettivo, pur adottando il provvedimento di sospensione in sede di prima verifica ispettiva, ne differisce gli effetti (chiusura dell'attività), salvi i casi in cui vi sia «pericolo imminente» o «grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi».

Per esigenze di natura cautelare, la regolare instaurazione del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso l’esibizione delle comunicazioni d'assunzione entro le ore 12.00 del giorno successivo all’accesso ispettivo, senza possibilità di differimento, indipendentemente dalla circostanza che tale documentazione sia o meno in possesso del datore di lavoro o dei soggetti abilitati.
La revoca del provvedimento è condizionata oltre che alla piena regolarizzazione del personale dipendente, anche per i profili attinenti all'eventuale sorveglianza sanitaria, al pagamento della somma ci cui all'art. 14 del d.Igs, 81/08 (euro 2500).
Qualora le ore 12 del giorno successivo scadano in un giorno di chiusura dell'Ufficio o in un giorno festivo il differimento dell'efficacia è prorogalo al primo giorno lavorativo utile.

Per il Ministero per garantire l'omogeneità di trattamento delle diverse realtà aziendali, all'ispettore è stato attribuito un potere discrezionale che non lo vincola all'adozione del provvedimento di sospensione, ma gli impone di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo per l'adozione del provvedimento di sospensione.
Il Ministero, al fine di uniformare l’azione del personale ispettivo, ha chiarito che per valutare la c.d. «micro-impresa» occorre prendere in considerazione l'entità del fatturato o del bilancio e numero di dipendenti, che però sono difficilmente verificabili in sede di accesso ispettivo, anche tenuto conto della natura cautelare della sospensione che impone l'adozione del provvedimento in tempo reale.
Per il Ministero quindi è opportuno non adottare il provvedimento di sospensione, ferma restando l’adozione dei provvedimenti sanzionatoti e fatta salva l’ipotesi in cui il lavoratore interessato svolga attività particolarmente rischiose (es. attività edili o altre attività comportanti rischi specifici).
In tal caso l'ispettore, mediatile una «disposizione» potrà comunque ad assegnare al datore di lavoro un termine breve sia per la regolarizzazione del lavoratore in nero sia per l'eventuale sottoposizione dello stesso alla sorveglianza sanitaria ove ne sussistano i presupposti di legge.

Circolare Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 novembre 2008, n. 30