23 agosto 2025
Aggiornato 08:00
INPS, Circolare 11 novembre 2008, n. 97

Interessi di dilazione e differimento e somme aggiuntive su rateazioni concesse dal 12 novembre 2008

La nuova misura delle sanzioni civili In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Con Circolare dell’11 novembre 2008, n. 97 l’INPS ha chiarito che, a seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea, che ha ridotto al 3,25% il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, applicabili ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, da applicare alle rateazioni concesse dal 12 novembre 2008, dovrà essere calcolato al tasso del 9,25 %., mentre dal 12 novembre 2008 per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive, la sanzione civile è pari al TUR (3, 25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all’ 8,75% annuo.

L’INPS ha chiarito inoltre che nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25 % sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2008

- Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 12 novembre 2008, dovrà essere calcolato al tasso del 9,25 %

- Interessi di differimento
La nuova aliquota del 9,25 % sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2008.

- Sanzioni civili
La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 12 novembre 2008 si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al TUR (3, 25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all’ 8,75% annuo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo;
- per le inadempienze la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8,75% annuo;
- per le procedure concorsuali il riferimento al « prime - rate», come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (3,25 %).
Si evidenzia che l’importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

INPS, Circolare 11 novembre 2008, n. 97