2 maggio 2024
Aggiornato 16:00
Pesca del riccio da mare

Dal 1 novembre 2008 al 13 aprile 2009 autorizzata la pesca dei ricci

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Francesco Foddis, ha firmato il decreto di autorizzazione

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Francesco Foddis, ha firmato il decreto di autorizzazione per le attività di pesca del riccio da mare. La stagione di pesca è consentita dal 1° novembre 2008 al 13 aprile 2009.
Considerato che gli studi svolti dal Dipartimento di Biologia animale dell’Università di Cagliari, dal Dipartimento di Botanica ed Ecologia vegetale dell’Università di Sassari e dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna rilevano condizioni di sofferenza per le popolazioni di ricci «Paracentrotus lividus» presenti lungo le coste della Sardegna, saranno rafforzate le azioni di sensibilizzazione degli operatori al rispetto della normativa e contestualmente intensificate le attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

I siti analizzati presentano condizioni ambientali ottimali per il prelievo di «Paracentrotus lividus», e le popolazioni non mostrano alcuna contaminazione. Sono escluse dalla pesca dei ricci le aree portuali e le zone dove sono presenti fonti di contaminazione (foci dei fiumi, scarichi di altri corsi d’acqua, scarichi industriali e di fogne urbane).

Il decreto prevede che l’accesso alla pesca di ricci è consentita: ai pescatori professionali marittimi, iscritti nel registro dei pescatori di professione; ai pescatori subacquei professionali in possesso dell’autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione; ai pescatori sportivi, in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione o dall’imbarcazione.

La raccolta può essere esercitata: dall’imbarcazione, anche con l’ausilio dello «specchio» o batiscopio mediante asta tradizionale («cannuga») e del coppo; mediante immersione, a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato.

È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano con mezzi meccanici (strumenti in ferro), compresi i rastrelli. La taglia minima di cattura è di 50 millimetri esclusi gli aculei; ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare; è vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.

Il pescatore professionista, accompagnato da un assistente a bordo dell’imbarcazione, può raccoglierne giornalmente 6 ceste equivalenti, per due unità lavorative, a tremila esemplari. Se il professionista non è accompagnato da un assistente, può raccogliere giornalmente tre ceste (1.500 ricci). Il pescatore sportivo, per uso personale, può invece raccogliere - esclusivamente durante il periodo consentito dal calendario - un numero massimo di 50 ricci al giorno.

Le prescrizioni contenute nel decreto firmato dall’assessore Foddis devono essere osservate anche all’interno delle Aree marine protette, delle aree Sic e delle Zps, nelle quali - in assenza dei rispettivi Piani di Gestione, preventivamente e debitamente comunicati all’Assessorato regionale dell’Ambiente - non è consentita, nemmeno a favore di pescatori non professionali, una regolamentazione della pesca dei ricci di mare in contrasto con le disposizioni regionali.

I pescatori professionisti sono tenuti all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e amministrative in materia igienico-sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca.