5 maggio 2024
Aggiornato 03:30
Pubblico impiego

Esonero dal servizio dei dipendenti delle PA con 40 anni di anzianità

Il trattenimento in servizio, oltre i 65 anni e fino a 67, è affidato alla totale discrezionalità delle Amministrazioni

Con la Circolare del 20 ottobre 2008, n. 10 il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito alcune indirizzi interpretativi relativi all'art. 72 della Legge n. 133 del 2008 (di conversione con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria«»)in particolare per quanto attiene alle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle PA, nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici.
La citata legge ha introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, in particolare la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che avviano maturato 40 anni di anzianità contributiva.

E’ proprio a tale riguardo che il ministro Renato Brunetta ha firmato la Circolare del 20 ottobre 2008, n. 10 che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fornisce alcuni indirizzi applicativi per favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni in merito all'applicazione dell'art. 72 - «Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo» - del cio D.L. n. 112 del 2008 convertito con modifiche nella legge n. 133 del 2008.
La questione dell’esonero dal servizio dei dipendenti delle PA con 40 anni di anzianità rappresenta una «epocale» novità in tema di rapporto di lavoro di pubblico impiego.
Così il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, potrà chiedere dal 2009 al 2011 di essere «esonerato dal servizio», nel corso del quinquennio antecedente alla data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

Presentazione della richiesta di esonero
La richiesta di esonero dal servizio, che non è revocabile, deve essere presentata entro il primo marzo di ciascun anno dagli interessati, agli Uffici del personale, a condizione che entro l'anno solare questi raggiungano il requisito minimo di anzianità contributiva prevista.
Le Amministrazioni, «in relazione alle proprie esigenze funzionali», possono accogliere o respingere la richiesta, dando comunque priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della razionalizzazione, ovvero appartenente a qualifiche per le quali è prevista una riduzione di organico.

Condizioni economiche
Durante il periodo dell’esonero, il dipendente percepirà il 50% della retribuzione complessivamente goduta, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.
Nel caso che durante il periodo di esonero il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la misura del predetto trattamento economico temporaneo, è elevata dal 50 al 70%.
Se il dipendente che svolge attività di volontariato svolge anche un altro lavoro, tale aumento al 70% non spetta.

Trattamento di quiescenza
Al dipendente che è stato esonerato dal servizio, spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio, poiché durante il periodo di esonero, vengono versati i contributi previdenziali, nella stessa misura di quelli versati al personale in servizio.

Trattenimento in servizio
Mentre in passato la richiesta di trattenimento in servizio oltre i 65 anni e fino a 67, veniva automaticamente accolta dall’Amministrazione, ora il prolungamento del servizio è affidato alla totale discrezionalità delle Amministrazioni, che decideranno in piena libertà, protette dalla solita locuzione: «in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali»... ed «in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.»»
LLa domanda per il trattenimento in servizio, deve essere presentata all’Amministrazione di appartenenza, dai ventiquattro ai dodici mesi prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare del 20 ottobre 2008, n. 1