4 maggio 2024
Aggiornato 22:30
Pubblico impiego

Risoluzione rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età ( dopo 40 anni di servizio)

Con effetto immediato è facoltà della P.A. di recedere dal rapporto dopo 40 anni di servizio

Nella Circolare firmata il 20 ottobre 2008 dal ministro Brunetta Brunetta per il Ministero della Pubblica amministrazione e dell'Innovazione, con riferimento all’ all'art. 72 del D.L. n. 112 del 2008 ( che ha disposto l'esonero dal servizio ai commi da 1 a 6, il trattenimento in servizio per un biennio ai commi da 7 a 10 e la risoluzione del rapporto di lavoro per chi ha 40 anni di servizio al comma 11) la P.A. potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente per raggiunti limiti di età, cioè dopo che questo avrà effettuato 40 anni di servizio.

E' quanto prevede l'art. 72 del D.L 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nella G.U. del 25 giugno 2008, n. 147 - Suppl. Ordinario n.152/L) convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ( «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (nella conversione in legge è l’art. 74 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 ), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicata nella G.U. del 21 agosto 2008, n. 195 Suppl. Ordinario n. 196) le cui modalità applicative sono state illustrate appunto nella citata Circolare.
Dunque l'amministrazione pubblica ha la facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Destinatari della norma
La norma riguarda il personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche sia dirigenziale che non dirigenziale ad esclusione dei magistrati e dei professori universitari. Inoltre, per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, la disposizione si applicherà in base alle modalità e ai criteri che verranno stabiliti in successivi decreti.

Decorrenza della pensione
La risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla decorrenza legale della pensione anticipandola, ma tale decorrenza rimane ferma, con la conseguenza che l'amministrazione deve esercitare la facoltà tenendo conto di tale decorrenza evitando che, cessato il rapporto di lavoro il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale.

Dirigenti della P.A.
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, le amministrazioni devono tener conto delle nuove disposizioni al momento in cui conferiscono l'incarico a favore di dirigenti prossimi alla pensione.
Pertanto qualora l'amministrazione intendesse avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi, deve evidenziarlo all'atto dell'incarico altrimenti deve astenersi per tutta la durata del contratto.