9 maggio 2024
Aggiornato 03:00
INPS, Circolare 7 ottobre 2008, n. 89

Riduzione contributiva Imprese edili dal 1 gennaio 2008

Per i settori Industria e Artigianato

Con Circolare del 7 ottobre 2008, n. 89 l'INPS ha chiarito che il beneficio della riduzione contributiva per le imprese edili consiste in una riduzione contributiva dell'11,50 per cento sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Tale agevolazione quindi non spetta per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2008.
La base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (2); la determinazione della base di calcolo dovrà inoltre avvenire al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (3).
Ai datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal «45.11» al «45.45.2», tale agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2008, ma non spetta sul contributo versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria. La concessione di tale agevolazione, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

Infine tale riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento /reinserimento, ecc.) .

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro dovranno:
a) calcolare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro «D» del DM10, con il già previsto codice «L206»;
b) determinare l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a «gennaio 2008». Esso andrà indicato nel quadro «D» del DM10, accompagnato dal già previsto codice «L207»; tale ultima operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 gennaio 2009.

INPS, Circolare 7 ottobre 2008, n. 89