Concorso pubblico: accesso agli elaborati degli altri partecipanti
Nessuna privacy: La relativa documentazione esce dalla sfera personale dei candidati
Con sentenza dell’8 luglio 2008, n. 6450 la sez. III, del TAR del Lazio-Roma, ha stabilito che il candidato di un concorso pubblico può liberamente avere accesso agli elaborati degli altri partecipanti, senza la necessità che questi ultimi siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi.
Il TAR ha chiarito che è ormai pacifico che le domande ed i documenti dei candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati rappresentano documenti per i quali resta esclusa la privacy dato che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ognuno di essi ne rappresenta il principio.
Per il Tar tale documentazione, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei candidati.
Fatto e diritto
Un candidato ad un pubblico era stato non dichiarato idoneo ed allora aveva chiesto di prendere visione e copia di una serie di documenti, tra cui, gli elaborati degli altri concorrenti.
L’amministrazione non dava seguito alla richiesta del candidato respinto che allora ha chiamato in causa il Tar.
La decisone del TAR
Richiamando la giurisprudenza maggioritaria (CdS, sez.VI, n. 260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001), il Tar ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.
Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
Dunque per i citati motivi il Tar ha accolto il ricorso del dipendente.
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