Le assenze per malattia e quelle per permesso retribuito nel pubblico impiego
La circolare risponde ai quesiti pervenuti dalle diverse amministrazioni
A seguito dei quesiti pervenuti da diverse amministrazioni ed i chiarimenti richiesti al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il ministro Renato Brunetta, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato la Circolare 8 settembre 2008, n. 8 in merito alle assenze per malattia ed a quelle per permesso retribuito dei dipendenti pubblici
Assenze per malattia
L’art. 71 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, ha stabilito una decurtazione economica per ogni episodio di assenza (con l’esclusione dal punto di vista oggettivo del personale del comparto sicurezza e difesa dei vigili del fuoco e dal punto di vista soggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. E’ rimasta per il momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in altri casi doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa).
Tale decurtazione sarà operata per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque «scontato» relativamente ai primi dieci giorni.
La citata decurtazione retributiva opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.
Dato che, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza, tali decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicchè la trattenuta in questione opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.
Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici
Alla domanda se le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai pubblici dipendenti, vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime, D.L. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione.
Quindi, anche dopo l’entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all’anno); l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l’orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti - è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.
Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione come assenze per malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia.
Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.
Se si tratta di visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle «esigenze funzionali ed organizzative» di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 71 stabilisce: «Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai CCNL o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.».
Permessi retribuiti previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità
Per le tipologie e la fruizione dei permessi in favore delle persone con handicap in situazione di gravità l’art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992 aveva previsto che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo e di permessi giornalieri per tre giorni al mese.
Le due modalità di fruizione sono alternative e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari nel corso dello stesso mese.
I permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato.
Quindi, secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa.
Poiché il trattamento giuridico di tali agevolazioni non è stato innovato dal D.L. n. 112 del 2008 quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:
- tre giorni interi di permesso (a prescindere dall’orario della giornata) - o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).
Alcuni contratti collettivi le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore).
In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze.
Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata.
La modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.
Tali previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.
Quindi se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:
1. - due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell’art. 33);
2. - tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3 dell’art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).
Dunque i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensile ovvero scegliere di fruirle frazionatamente ad se i contratti collettivi ne disciplinano la fruizione di tali giornate di permesso anche a ore (massimo 18 ore).
Permessi retribuiti per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità
I soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi (art. 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992 e art. 20 della L. n. 53 del 2000).
Secondo l’art. 33, comma 3, della L n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni CCNL, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18).
Poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero.
Permessi retribuiti per documentati motivi personali e familiari
Per i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e famigliari disciplinati dai contratti collettivi e dagli accordi negoziali recepiti, nel caso di previsione da parte dei medesimi contratti della possibilità di fruizione frazionata degli stessi con fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova disciplina di cui all’art. 71, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008 ovverp nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha previsto una specifica disciplina per il calcolo dei permessi. Un utile criterio per l’anno 2008 in corso può essere il seguente: al fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite per motivi personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2 gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6 ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto all’ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima della vigenza dell’art. 71 del D.L. n. 112 del 2008.
Permessi retribuiti per donazioni di sangue e midollo osseo
La Legge 13 luglio 1967, n. 584, all’art. 1, stabilisce che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.
Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo, l’art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l’équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi per il tempo occorrente all’espletamento di vari atti preliminari alla donazione, fissati per legge.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 8 settembre 2008, n. 8
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