Mafia Capitale, legale Buzzi: Costituzioni di parti civili vanno respinte
Ci sarebbero ragioni formali e sostanziali per respingere le costituzioni di parte civile presentate sinora al processo Mafia Capitale. Inammissibili per l'avvocato anche le istanze presentate dalle associazioni che operano con gli immigrati
ROMA - Ci sono ragioni formali e sostanziali per respingere le costituzioni di parte civile presentate sinora al processo Mafia Capitale. I legali di Salvatore Buzzi lo hanno rappresentato ai giudici della II sezione penale. Pier Gerardo Santoro, difensore (insieme ad Alessandro Diddi) oltre che di Buzzi, della sua compagna Alessandra Garrone e del commercialista Paolo Di Ninno, ha sostenuto la inammissibilità anche delle istanze presentate dalle istituzioni locali come Comune e Regione. Riguardo a quest'ultima «la legge 62 del 53, che disciplina funzionamento enti regionali, stabilisce che per quanto riguarda azioni passive o attive è necessaria la delibera della giunta che in questo caso non c'è stata - dice Santoro -. Si è costituito il presidente in virtù di una determina dirigenziale che non consente di integrare i requisiti formali necessari».
Contro le associazioni che operano con migranti
Inammissibili secondo il legale di Buzzi anche le istanze presentate dalle associazioni che operano con gli immigrati «perché i reati contestati per la maggior parte sono legati a fenomeni di corruzione che nulla hanno a che vedere con la qualità del servizio prestato dalle cooperative del mio assistito». Insomma «le contestazioni della procura - ha detto Santoro - non sono legate alla qualità del servizio offerto dalle cooperativa quindi sono assenti i presupposti per la costituzione di parte civile».
Non è contestata qualità del servizio
Per quanto riguarda i singoli immigrati «si tratta eventualmente di persone che potenzialmente potrebbero essere state danneggiate, ma ancora una volta non è qui contestata la qualità del servizio - dice Santoro - Tra l'altro alcuni dei singoli non erano neanche accolti in centri gestiti dalle cooperative di Buzzi». E poi «il risarcimento del danno nell'ambito di un'associazione non può essere chiesto indistintamente a tutti - ha spiegato ancora Santoro - L'associazione di cui è a capo uno non può essere considerata una società. Qui non c'è divisione degli utili e ciascuno risponde per il fatto proprio».
(con fonte Askanews)
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