27 aprile 2024
Aggiornato 00:30
La Cassazione: è «adeguata» la richiesta di arresto

Cosentino: processo subito, dimostrerò la mia innocenza

«Dalla Cassazione scarni riferimenti a questioni che ho sollevato»

ROMA - «E' evidente che le decisioni della Suprema Corte non possono essere 'impugnate' ma soltanto 'commentate' e, nel caso di specie, un commento adeguato sarà possibile appena riuscirò a leggere integralmente la decisione che mi riguarda per ora pubblicata soltanto per stralci e, come al solito, nota alla stampa prima che al diretto interessato.

In ogni caso, quella della Cassazione rimane sempre e comunque una valutazione di mera 'legittimità' che non pregiudica minimamente la difesa nel 'merito' che sarà messa a punto, si auspica nel più breve tempo possibile, nella sede opportuna: il processo». Così il coordinatore del Pdl Campania, Nicola Cosentino, commenta la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

Cosentino sottolinea che «il giudizio di 'adeguatezza' della motivazione cautelare, espresso dalla Suprema Corte, non contiene né assorbe né esaurisce la valutazione circa la concretezza ed effettività degli elementi indiziari valorizzati nei miei confronti. Il GIP ha ben motivato usando i materiali probatori a sua disposizione cioè le dichiarazioni di collaboratori, ma ciò non significa affatto che quei materiali siano 'veri'. La mia linea di difesa rimane immutata: chiederò di essere immediatamente processato al fine di ottenere riconosciuta la mia assoluta innocenza».

«A prescindere da tutto ciò, posso soltanto affermare, a caldo - rileva Cosentino - che dagli stralci della sentenza messi in circolazione dalla stampa intravedo scarni riferimenti alle questioni procedurali sollevate in ordine al mio mancato interrogatorio (da me più volte sollecitato) prima dell'inoltro della richiesta cautelare; inoltre, nelle motivazioni fin ora pubblicate non colgo alcun passaggio specifico sulle prove 'a discarico' contenute in una memoria difensiva depositata all'atto di una richiesta di presentazione spontanea. Nulla, poi, in ordine alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati avvenuta appena cinque giorni prima della richiesta di arresto».