4 maggio 2024
Aggiornato 19:00
Sicurezza consumatore

La normativa europea sui cosmetici

Tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova normativa UE sui cosmetici

Che cos’è un prodotto cosmetico?
Per prodotto cosmetico si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Sono cosmetici creme, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta e altri prodotti per il trucco, profumi, preparazioni per bagni e docce, per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, coloranti e altri prodotti per i capelli, prodotti per la rasatura e per la cura dei denti, della bocca, delle unghie e prodotti solari o autoabbronzanti.

2. Cosa cambia per il consumatore con la nuova normativa?
Il cittadino-consumatore ha a disposizione, già a partire dall’etichetta, una serie di garanzie in merito alla sicurezza del prodotto, tramite informazioni sull’utilizzo per il quale il prodotto è stato pensato e grazie alla lista degli ingredienti presenti. Inoltre, ha la possibilità, in caso di eventuale effetto avverso, di poter effettuare le opportune segnalazioni.

3. A chi va segnalato l’eventuale effetto collaterale?
Qualora l’evento venga segnalato non grave esso dovrà essere notificato direttamente all’azienda produttrice che dovrà registrarlo nel dossier della sicurezza del prodotto. In caso contrario dovrà invece essere comunicato direttamente ad un centro comunitario che sarà presto indicato.

4. Quale è il ruolo dell’ISS secondo la nuova normativa?
All’ISS spetta, come è nelle sue funzioni istituzionali, l’attività di consulenza della pubblica amministrazione; il coinvolgimento nella preparazione di metodi chimico-analitici e microbiologici in sede comunitaria; lo svolgimento delle analisi di revisione richieste dalle aziende; la collaborazione in sede comunitaria alla valutazione di sicurezza di ingredienti con eventuale successiva restrizione d'uso.

5. Come faranno gli Stati membri a vigilare sul rispetto del Regolamento?
I 27 Stati membri dovranno realizzare i controlli dei prodotti e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, tutte le volte che sia necessario, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati. Dovranno poi vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione e conferire alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro di espletare i loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza, occorrerà inoltre garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura.

6. Quali sostanze sono proibite nei cosmetici dal nuovo Regolamento?
Arsenico, cloro, curaro, mercurio, nicotina, piombo, sostanze radioattive, stricnina, cloroformio, i catrami di carbone, numerosi idrocarburi e gas, la pece, diverse paraffine e molto altro fino ad arrivare a 1.370 sostanze proibite. L'uso di altre sostanze - l'ammoniaca, l'acqua ossigenata o il nitrato d'argento - è permesso con precise limitazioni di impiego e di concentrazione. Sono vietate le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Sono ammessi invece i coloranti, i conservanti e i filtri UV riportati in apposite liste positive.

7. Cosa si leggerà d’ora in poi sull’etichetta di un prodotto cosmetico?
Il consumatore troverà sull’etichetta la funzione del cosmetico (es: «prodotto per capelli, barba o baffi», «prodotto per le unghie», «uso professionale«), la durata di conservazione minima (che non è obbligatoria per i prodotti con una durata minima superiore ai 30 mesi. In tal caso è riportata, tramite un simbolo, un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi). Inoltre, sull’etichetta si troveranno scritte le precauzioni particolari per l'impiego e una lista degli ingredienti elencati in ordine decrescente di peso. Non dovranno comparire né sulle etichette né in pubblicità diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, «che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che non possiedono». La Commissione, infine, fisserà dei criteri per stabilire quali dichiarazioni («claims«) potranno essere utilizzate sui prodotti cosmetici.

8. Che cosa è un nanomateriale? E cosa provoca la sua presenza nei cosmetici?
Per nanomateriale s'intende «ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm». Attualmente presenti nel 5% dei prodotti, i nano materiali in ragione delle loro dimensioni estremamente ridotte possono presentare fenomeni di assorbimento ed effetti che le stesse sostanze «non nano» non presentano. A titolo di esempio una sostanza come il biossido di titanio (filtro solare o colorante) normalmente non assorbito attraverso la cute in forma nano può dar luogo a fenomeni di assorbimento. Motivo per cui il nuovo regolamento UE ha stabilito che per ogni prodotto contenente nanomateriali dovrà essere assicurato «un livello elevato di protezione del consumatore e della salute umana». Nell'elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovrà figurare chiaramente la presenza di nanomateriali. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione metterà a disposizione del pubblico un catalogo, continuamente aggiornato, di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato. E annualmente trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di verifica sull'evoluzione dell'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici presenti sul mercato UE.

9. Cosa afferma il Regolamento UE in merito alla sperimentazione animale dei cosmetici?
Si conferma il cammino intrapreso dall’Unione Europea mirato ad abbandonare completamente la sperimentazione animale nel settore. In particolare la Commissione assicura la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzino animali vivi. Rimane ancora possibile determinare l’innocuità e la sicurezza di un cosmetico, fino all’11 marzo 2013, attraverso test con impiego di animali concernenti esclusivamente la tossicocinetica, la tossicità da uso ripetuto e quella riproduttiva.