28 agosto 2025
Aggiornato 00:30
Tasse

Bonus Irpef valido anche per i cassa integrati, i disoccupati e i lavoratori in mobilità

Gli 80 euro scattano anche per chi percepisce somme indirizzate a sostegno del reddito, se non viene superata la soglia dei 26mila euro lordi annui. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità

ROMA – Il bonus Irpef da 80 euro a partire dalla busta paga di maggio, varrà anche per i lavoratori in cassa integrazione, i disoccupati che percepiscono l'indennità e i lavoratori in mobilità. Lo prevede una circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate.

SOGLIA A 26MILA EURO - Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro, e quindi ai fini del bonus, le somme percepite a titolo di incremento della produttività (fino a 3mila euro lordi) che godono di una imposta sostitutiva del 10 per cento mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l'imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Allo stesso tempo, precisa l'Agenzia delle Entrate, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

DIRITTO DI BONUS AUTOMATICO - Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi «automatico», perché le somme percepite «costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti», spiega l'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

VALE ANCHE PER LAVORATORI DECEDUTI - Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.

GLI STEP PER CALCOLARE IL CREDITO - La circolare specifica gli step che il sostituto d'imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno, inoltre, il sostituto d'imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l'importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.

AFFITTI E F24 - Il documento di prassi di oggi precisa che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al bonus Irpef, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall'articolo 34 della legge n. 388/2000.

TESORO, CI ASPETTIAMO STIMOLO A CONSUMI - «Ci aspettiamo che il taglio dell'Irpef abbia effetti positivi sulla ripresa dei consumi e anche che le politiche annunciate dalle istituzioni europee diano una spinta alla crescita». E' quanto sottolineano fonti del Tesoro a proposito del rallentamento del Pil italiano certificato dall'Istat (-0,1% nel primo trimestre) . «Il rallentamento - viene spiegato - è comune alla maggior parte dell'area euro, notiamo anche che Paesi come la Germania che hanno fatto le riforme e messo i conti in ordine hanno risultati migliori degli altri. Sicuramente - hanno osservato dal ministero dell'Economia - questo sarà l'impegno nel corso del semestre di presidenza italiana della Ue. Il semestre italiano darà sicuramente una svolta alle politiche in favore di crescita e occupazione».