18 aprile 2024
Aggiornato 23:00
Lavoro & Previdenza

INPS, circolare n. 71 del 04-05-2011

Art. 39 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i Committenti della Gestione Separata

L’art. 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Allegato 1), ha stabilito che l’omesso versamento  delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura l’ipotesi di reato prevista dall’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater (Allegato 1) , del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

La norma ha la finalità di estendere, come in precedenza avvenuto per i datori di lavoro del settore agricolo (1), anche ai committenti della gestione separata la medesima fattispecie di reato, disciplinata dal citato art. 2,  in precedenza applicabile solo ai datori di lavoro subordinato (2).

In relazione a ciò, con tale ultimo intervento, il legislatore ha inteso conseguire una disciplina uniforme delle misure sanzionatorie previste nei confronti dei datori di lavoro subordinato e dei committenti che omettano il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

1)      Illecito penale. Disciplina.

L’art.39 inesame, prevede, nei confronti dei committenti tenuti al versamento alla Gestione di cui all’art. 2, comma 26,  della legge 8 agosto 1995, n. 335,  che abbiano omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali l'attivazione di un procedimento che comporta l’obbligo della contestazione o della notifica dell’ avvenuto accertamento  della  violazione contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi.

Il comma 1-bis, dell’art. 2, della legge n. 638 del 1983 prevede, nel caso in cui il pagamento avvenga entro il predetto termine, un’ipotesi di non punibilità nei confronti del soggetto tenuto al versamento.

In ogni caso, trascorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, anche in presenza di avvenuto adempimento, resta fermo l’obbligo di tempestiva denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria.

2)      Campo di applicazione dell’art. 39 della legge 4 novembre 2010, n.183.

La normativa dell’art. 39 si applica esclusivamente ai committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative effettuate dai soggetti appartenenti a tutte le categorie indicate all’art. 50 comma 1, lettera c bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR). Si tratta di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resi anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.

Considerata la lettera della norma che individua nel committente il soggetto tenuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la fattispecie di reato non ricorre oltre che nell’ipotesi in cui non sussista un rapporto di committenza anche nel caso di coincidenza tra la figura del committente e  quella del collaboratore.

Si rammenta che la responsabilità per il reato in esame deve essere sempre  ricondotta al soggetto che ha la responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo.

3)      Decorrenza della norma.

La Legge4 novembre 2010, n. 183, c.d. «Collegato Lavoro», è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

Pertanto, la disciplina contenuta nell’art. 39 si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre2010, inscadenza al 16 dicembre 2010.

4)      Gestione degli illeciti.

Al fine di consentire l’avvio degli adempimenti disciplinati dalla normativa in esame, la procedura attivabile in ambiente Intranet – Soggetto Contribuente «Gestioni Illeciti Penali», attualmente operativa per le aziende con dipendenti, sarà implementata con apposite funzioni dedicate alla gestione degli illeciti relativi alle denunce EMens «non abbinate per debito» nell’ambito della procedura mensilizzazione della Gestione separata.

Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per la gestione degli atti di contestazione conseguenti all’accertamento della violazione e delle conseguenti denunce all’Autorità Giudiziaria.

Note:
(1) circolare 11 luglio 2007, n. 103
(2) circolari: 6 febbraio 1989, n.27; 25 settembre 1990, n. 212; 20 aprile 1994, 121

ALLEGATO 1

Legge  4 novembre 2010, n. 183

art. 39

Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638

Art. 2

1- omissis

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

1-ter. La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia é allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.