Alessandria: Nuovo Testo Unico in materia di artigianato
ALESSANDRIA - Il 6 febbraio 2009 entra in vigore la legge regionale n. 1 del 14.01.2009, Testo Unico in materia di artigianato, reperibile sul sito della Regione Piemonte.
L'entrata in vigore della nuova legge comporta alcune importanti novità nella gestione dell'Albo delle Imprese Artigiane.
L'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (quindi delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge quadro n. 443/1985) è attuata mediante comunicazione di iscrizione del legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'albo (art. 23 c. 1). Analogamente avviene per le comunicazioni di modifica e di cancellazione (art. 24 c. 1). Di conseguenza, è stata necessaria l'adozione di una nuova modulistica cartacea che ricalca sia quella da tempo in uso al Registro Imprese sia la modulistica telematica Fedra Plus. Rimangono invariati bolli e diritti di segreteria.
Sino alla completa attuazione della Comunicazione Unica prevista dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, la comunicazione di iscrizione sarà presentata entro 30 giorni dalla data di inizio attività artigiana; dal momento della completa attuazione della Comunicazione Unica dovrà essere presentata nello stesso giorno di inizio attività artigiana e di contemporanea acquisizione dei requisiti artigiani.
L'ufficio dell'Albo provvede all'iscrizione, alle modifiche ed alla cancellazione delle imprese artigiane secondo le procedure previste dalla normativa vigente per il Registro Imprese. In altre parole, procede direttamente all'evasione delle pratiche, nei termini previsti per il Registro Imprese, senza che le stesse siano esaminate ed approvate dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
La Commissione Provinciale continuerà ad operare, ma con compiti di vigilanza e controllo da esercitarsi sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni già effettuate dall'ufficio dell'Albo. Provvederà anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni d'ufficio, e all'espletamento dei compiti attribuitile da altre leggi o regolamenti (rimangono invariate le competenze in materia di estetisti, acconciatori ed eccellenza artigiana).
Per le pratiche presentate o spedite sino al 5 febbraio 2009 si seguirà quindi l'iter previsto dalla vecchia normativa, con esame e approvazione da parte della Commissione; per le pratiche presentate dal 6 febbraio in poi, mediante utilizzazione della nuova modulistica, si seguirà il nuovo iter sopra descritto.
L'art. 25 del Testo Unico prevede inoltre nuove sanzioni (che saranno applicate alle pratiche presentate dal 6 febbraio), di competenza della Camera di Commercio.