20 aprile 2024
Aggiornato 16:00
ENPALS - Circolare 14 gennaio 2009, n. 1

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro dal 2009

La circolare esplicativa dell’Enpals per l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Dal 1° gennaio 2009, la pensione di anzianità è sempre e interamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Cumulo tra redditi e pensione liquidata con il sistema contributivo
La pensione conseguita nel regime contributivo è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti previsti ed in particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) pensione liquidata a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
b) pensione liquidata in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne nei seguenti casi:
- pensione liquidata con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico;
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età sino al 30 giugno 2009;
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età ovvero con 36 anni di anzianità contributiva e 59 anni di età (quota 95) sino al 31 dicembre 2010;
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età ovvero con 36 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età al 31 dicembre 2012;
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età ovvero con 36 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età dal 1° gennaio 2013.
Anche per la pensione liquidata con il sistema contributivo, la normativa in questione è applicabile esclusivamente all’attività lavorativa iniziata successivamente al pensionamento e nulla è innovato per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro in quanto requisito per il raggiungimento del diritto a pensione.

Cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro
L’assegno di invalidità può essere oggetto di una doppia riduzione:
1) prima riduzione.
- riduzione del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo;
- riduzione del 50% se il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo.
2) seconda riduzione.
Nel caso che l’assegno di invalidità così ridotto è comunque superiore all’importo del trattamento minimo, può subire un ulteriore taglio a seconda dell’anzianità contributiva raggiunta:
- nei casi in cui i soggetti assicurati possano far valere un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la trattenuta è del 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro dipendente e del 30% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro autonomo ed entro il limite del 30% del reddito da lavoro percepito;
- solo nei casi in cui l’anzianità contributiva sia pari o superiore a 40 anni, l’assegno ordinario di invalidità è totalmente cumulabile.

Allegato
ENPALS - Circolare 14 gennaio 2009, n. 1