Test antidroga per i lavoratori addetti a mansioni a rischio e per addetti alla attività di trasporto
Le procedure per accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
Con Provvedimento del 18 settembre 2008 (in G.U. dell’8 ottobre 2008, n. 236 ) la Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del precedente Provvedimento del 30 ottobre 2007, ha individuato le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti nei confronti di lavoratori addetti a mansioni a rischio e in particolare addetti alla attività di trasporto.
Le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei lavoratori, allo scopo di definire ed attivare procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare l’incolumità del lavoratore stesso e di terze persone, devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio.
Pertanto, i principi generali a cui ispirare e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettività, che prevedano la non idoneità di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza. A questo proposito, si ricorda che esistono sostanze in grado di alterare fortemente le capacità e le prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri allucinogeni ecc.).
Tali procedure devono essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio.
Il rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovrà essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione di cui all’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche.
Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, nonchè il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.