29 agosto 2025
Aggiornato 08:30
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 46

Permessi per assistenza disabili in regime di Cassa integrazione guadagni ordinaria

Il numero di permessi mensili deve essere rideteminato proporzionalmente

Con Nota del 3 ottobre 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in risposta ad un interpello della Fim – CISL Nazionale che aveva chiesto di sapere se il diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art 33, comma 3, L. n. 104/1992 subisca o meno una decurtazione proporzionale in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

Per il Ministero la ridotta entità della prestazione lavorativa richiesta in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili.

Peraltro, per quanto concerne le modalità di riproporzionamento dei giorni di permesso, appare possibile rifarsi alla circ. INPS n. 128/2003, secondo cui «per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex L. n. 104/1992.
L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 46