La vittoria di Salvini: decreto sicurezza e immigrazione «blindato»
La Commissione ha licenziato il testo senza accogliere nessuno dei circa 600 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. Lunedì alla Camera

ROMA - Come ampiamente previsto la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha licenziato, senza accogliere nessuno dei circa 600 emendamenti presentati sia da maggioranza che di opposizione, il testo del Dl Sicurezza già approvato in Senato. Un testo che approderà in Aula a Montecitorio lunedì 26 novembre per l'approvazione finale che potrebbe avvenire anche con un voto di fiducia. La discussione, per rispettare i tempi contingentati stabiliti dall'Ufficio di Presidenza ieri, si è arrestata all'articolo 10, dopo che si erano votati 200 dei 600 emendamenti presentati. La battaglia dell'opposizione si è concretizzata con l'abbandono dei lavori da parte dei parlamentari del Pd mentre sono rimasti solo i deputati Roberto Speranza di Leu e Riccardo Magi di +Europa. «Ho espresso al presidente di Commissione Brescia tutto il mio sdegno per non aver potuto votare su tutti gli emendamenti. Si è aperto un vulnus sia di merito al provvedimento, che riteniamo profondamente sbagliato e in alcune parti incostituzionale, sia per quanto riguarda gli stessi lavori parlamentari perché si è impedita in Commissione una legittima e compiuta discussione su un provvedimento così importante», ha commentato Speranza.
Cosa prevede il decreto sicurezza: permesso di soggiorno
All’articolo 1 del Decreto si stabilisce l’abrogazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari così come era previsto dal Testo unico in materia di immigrazione del 1998. La corrispettiva tutela si prevede permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno «speciali» quali condizioni di salute di eccezionale gravità; situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza.
Permessi speciali
Il provvedimento stabilisce anche disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi «speciali», quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone che il giudice competente – ossia le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello – decidano con rito sommario di cognizione.
I Cpt e i rimpatri
Il nuovo dispositivo di legge eleva poi da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Parallelamente, eleva da 90 a 180 giorni il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. Si stabilisce anche la costruzione di nuovi Cpr rispetto ai sei già operanti sul territorio nazionale. Con l’articolo tre si introducono due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l’identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di rimpatri la norma stabilisce l’avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito.
Diniego e revoca della protezione internazionale
Una parte del decreto riguarda le disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale. Si amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendo ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale.
Il sistema Sprar e la «cittadinanza»
Per quanto riguarda il sistema Sprar gestito dai Comuni italiani questo sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Viene messa mano anche alla richiesta di cittadinanza da parte dello straniero stabilendo che la sua acquisizione potrà essere rigettata anche se è stata presentata da chi ha sposato un cittadino italiano. Il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro. È inoltre introdotta la possibilità di revocare o negare la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo.
Maltrattamento domestico e stalking
L’articolo 17 del decreto estende, poi, le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia e prevede inoltre l’uso del braccialetto elettronico anche per imputati dei reati di maltrattamento domestico e stalking.
I taser e i Daspo
L’articolo 21 allarga la sperimentazione e l’uso del taser (la pistola a impulsi elettrici) alle polizie municipali dei Comuni con più di centomila abitanti. Nel capitolo comprendente le misure per la sicurezza urbana viene esteso il Daspo, anche a chi è indiziato per reati connessi al terrorismo e si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli pubblici. Infine il blocco stradale tornerà a essere un reato invece che una violazione amministrativa.
Gli sgomberi degli immobili occupati
Per quanto riguarda, invece, il capitolo degli sgomberi dagli immobili occupati si stabilisce che l’intervento delle forze dell’ordine per lo sgombero potrà essere differito in attesa che si trovi una soluzione alternativa proposta agli occupanti dai servizi sociali degli Enti locali. Nel provvedimento è comunque previsto l’inasprimento delle pene, da 2 a 4 anni di reclusione, per chi invade «terreni ed edifici altrui».
La lotta alla mafia
L’ultima parte del decreto contiene disposizioni sul contrasto alla criminalità organizzata e alla gestione dei beni confiscati alla mafia. È rafforzato lo scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni interessate al fenomeno della criminalità organizzata. I subappalti sono sanzionati con la reclusione da uno a cinque anni. I beni confiscati potranno essere rivenduti a privati.
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