29 marzo 2024
Aggiornato 12:00
Riforme Istituzionali

Senato federale e Primo Ministro, la bozza del Ministero

Domani la proposta di riforma del Ministro Calderoli in preconsiglio: Sfiducia costruttiva e norma antiribaltone

ROMA - Dimezzamento del numero dei parlamentari, superamento del bicameralismo perfetto con l'istituzione del Senato federale, iter delle leggi più veloce, governo più stabile e premier che diventa primo ministro col potere di nominare e revocare ministri e sottosegretari. E ancora sfiducia costruttiva con la norma anti-ribaltone, soppressione della circoscrizione estero, stipendio dei parlamentari adeguato alla effettiva partecipazione ai lavori, limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali stabilito con legge dello Stato. Sono i punti principali della bozza di modifica della seconda parte della Costituzione messa a punto dal ministero delle Riforme che sarà portata domani all'esame del preconsiglio dei Ministri. Queste le principali novità:

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. I deputati passano da 630 a 250 e i senatori da 315 a 250.

STOP A BICAMERALISMO PERFETTO, NASCE SENATO FEDERALE. Il Senato diviene Senato federale, composto da senatori (non meno di cinque per ogni regione tranne il Molise che ne ha 2 e la Val d'Aosta uno) eletti contestualmente ai Consigli regionali. Possono partecipare all'attività del Senato federale, senza diritto di voto, altri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Si potrà diventare senatori già a 21 anni.

STIPENDI DEI PARLAMENTARI. I parlamentari hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIVENTA PRIMO MINISTRO. E' nominato e revocato dal capo dello Stato. E' nominato «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera». La riforma stabilisce anche che «la legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza».

GOVERNO E MOZIONE DI SFIDUCIA. Deve avere la fiducia solo della Camera. Il voto contrario della Camera su una proposta del governo non comporta l'obbligo delle dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera ed è approvata «a maggioranza assoluta dei componenti» mentre nella Costituzione vigente è sufficiente la maggioranza semplice. Se la richiesta di fiducia è respinta o quella di sfiducia è approvata entro sette giorni il primo ministro presenta al presidente della Repubblica le dimissioni. Il capo dello Stato «sulla base dei risultati delle elezioni» nomina il nuovo primo ministro o scioglie la Camera.

SFIDUCIA COSTRUTTIVA E NORMA ANTI-RIBALTONE. E' possibile presentare una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo primo ministro da parte della Camera «a maggioranza assoluta dei suoi componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni». Il primo ministro si dimette e il presidente della Repubblica nomina il nuovo primo ministro designato dalla mozione.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Si può essere eletti capo dello Stato già a quarant'anni. Le funzioni del presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal presidente della Camera.

SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA. Il presidente della Repubblica può sciogliere la Camera, sentiti il suo presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del primo ministro.

NUMERO E INDENNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI. Con legge dello Stato è determinato il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della regione.

ITER DELLE LEGGI. Spetta ai regolamenti parlamentari definire più incisivi poteri del governo in Parlamento e predisporre adeguate garanzie per le opposizioni parlamentari. Il procedimento legislativo diventa più semplice: solo per poche materie (come la revisione della Costituzione) si procederà con il sistema bicamerale perfetto; negli altri casi la competenza sarà della sola Camera o solo del Senato, con la possibilità per l'altra Camera di formulare un parere entro 30 giorni. Il governo ha potere di chiedere la conclusione dell'esame dei ddl presso la Camera entro 30 giorni.