26 aprile 2024
Aggiornato 01:00
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Papà riconosce figli tardi? Da mamma primo cognome

Sentenza della Cassazione. Quello del padre potrà poi essere aggiunto come secondo

ROMA - Il papà «ritardatario» nel riconoscere il figlio naturale non può protestare se il suo cognome finisce in seconda posizione, dietro quello della mamma, sui documenti del bambino. Anche se il ritardo nel riconoscimento è stato causato da un «momento di sbandamento» alla notizia della gravidanza inattesa della compagna con la quale c'è stata solo una «breve relazione sentimentale». In questi casi i figli naturali possono aggiungere il cognome del padre al secondo posto dopo quello della madre. Lo conferma la Cassazione che ha respinto il ricorso di un papà fiorentino contro la decisione della Corte d'appello di Firenze che, per l'appunto, aveva imposto il doppio cognome al figlio naturale riconosciuto in ritardo indicando però che il primo dovesse essere quello della mamma.

Un provvedimento, quello dei giudici di secondo grado, che aveva a sua volta capovolto il decreto del tribunale per i minorenni che, in seguito al riconoscimento da parte del papà, aveva cancellato il cognome della mamma per sostituirlo con quello del padre. Questa conclusione però alla mamma non è piaciuta. Si è rivolta in appello sottolineando che quando dopo alcuni mesi di relazione, lei aveva comunicato la «lieta novella» al compagno, lui era «scomparso» per un lungo periodo, facendosi nuovamente vivo soltanto diverso tempo dopo la nascita. Perciò la mamma chiedeva ai giudici di secondo grado di disporre, quanto meno, che la piccola assumesse anche il suo cognome, visto che era con lei che avrebbe vissuto perché l'uomo, pur provvedendo adesso al mantenimento, aveva dichiarato di non voler intraprendere né la strada del matrimonio né quella della semplice convivenza. La ricostruzione dei fatti non è stata smentita dal papà, che però ha ribadito che lui, dopo un momento iniziale di «sbandamento», aveva deciso di fare la cosa giusta, assumendosi tutte le responsabilità.

In sintesi, il papà ha presentato ricorso contro la decisione della Corte d'appello che ha scelto la strada del doppio cognome. Ma i giudici della prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza 12670, gli hanno dato torto. «Il codice civile - ricorda la Corte - prevede che nell'ipotesi di riconoscimento paterno della filiazione successivo a quello materno, il figlio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre». In pratica, la legge concede le due possibilità: sostituzione o «raddoppiamento». Ed è il giudice, sottolinea la Cassazione, a dover decidere in piena autonomia ed «esclusivamente nell'interesse del minore». L'obiettivo infatti, specifica la Cassazione, è quello di «assicurare l'aderenza del segno di identificazione ai tratti della sua personalità sociale in formazione». In poche parole, il cognome deve rispecchiare la realtà. A questo proposito la Corte evidenzia che i giudici d'appello «hanno giustamente valorizzato il profilo esistenziale della minore e soprattutto il suo duplice contesto di vita». Come dire: chi arriva primo ha diritto al posto migliore.