19 aprile 2024
Aggiornato 05:00
I fatti del buongoverno

La riforma sulle intercettazioni colpisce gli abusi

La commissione giustizia della Camera si accinge a dare il via libera al testo di legge che da oggi è all’esame delle commissioni competenti per i pareri

In arrivo il primo «sì» al disegno di legge sulle intercettazioni. La commissione giustizia della Camera si accinge a dare il via libera al testo di legge che da oggi è all’esame delle commissioni competenti per i pareri (affari costituzionali, bilancio e tesoro, cultura, trasporti, lavoro e politiche dell’Unione europea). Giovedì il ddl tornerà in commissione giustizia per dare mandato al relatore.

L’approdo in Aula è previsto per lunedì 23 di febbraio per la discussione generale mentre l’esame del testo slitterà a marzo con i tempi contingentati. Fra i punti salienti previsti dal testo licenziato dalla commissione ci sono i «gravi indizi di colpevolezza» necessari per l’autorizzazione ad intercettare che sarà concessa da un collegio di giudici con un decreto motivato. Per i reati di mafia e terrorismo e per tutti i reati di grave allarme sociale saranno sufficienti gli «indizi di reato» per l’autorizzazione all’ascolto. Sarà sempre possibile intercettare quando si procede contro ignoti.

Vietata invece l’intercettazione delle comunicazioni fra avvocato e assistito - Viene poi introdotto un limite alla durata delle intercettazioni che saranno consentite per un massimo di trenta giorni, prorogabile di quindici giorni con decreto motivato del tribunale. Nelle indagini per mafia, terrorismo e grave allarme sociale la durata delle operazioni d’ascolto può arrivare a quaranta giorni, e può essere prolungata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni. Per questi reati saranno anche possibili le intercettazioni ambientali, mentre per tutti gli altri reati l’uso di cimici sarà consentito solo nei luoghi dove si ritiene che si stia svolgendo l’attività criminosa.

Un giro di vite riguarderà poi la cronaca giudiziaria: il ddl prevede infatti il divieto di pubblicazione (anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto) degli atti dell’indagine, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Sarà inoltre vietato pubblicare il nome del magistrato titolare dell’inchiesta mentre le riprese in aula dovranno essere autorizzate dalle parti (e non più solo dal giudice). Altra importante novità riguarda il magistrato che viola il segreto: potrà essere sospeso in via cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi a partire dal momento in cui risulta iscritto nel registro degli indagati. Prevista poi una norma «anti iperubricazione»: le intercettazioni usate in un procedimento, non possono essere usate in un altro procedimento qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità.