24 aprile 2024
Aggiornato 05:00
Ambiente

La Commissione archivia due procedure nei confronti di Portogallo e Regno Unito

La Commissione era intervenuta nei confronti dei due paesi riguardo alla designazione di zone protette nazionali prevista dalla direttiva sugli habitat e dalla direttiva sugli uccelli selvatici

La Commissione europea ha deciso di archiviare due procedimenti di infrazione avviati nei confronti del Portogallo e del Regno Unito per la tutela della natura. La Commissione era intervenuta nei confronti dei due paesi riguardo alla designazione di zone protette nazionali prevista dalla direttiva sugli habitat e dalla direttiva sugli uccelli selvatici. Il Portogallo si è ora attivato per garantire un'adeguata protezione degli uccelli della steppa e dell'aquila del Bonelli, mentre il Regno Unito è intervenuto per tutelare le torbiere nella Cumbria e le zone di riproduzione del salmone atlantico nel fiume Faughan, nell'Irlanda del Nord. La Commissione può dunque archiviare i due casi. Le zone protette rientrano nella rete Natura 2000, una rete di zone protette su scala europea istituita per tutelare la biodiversità e arrestare la perdita di specie.

Il Commissario all'ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato: «In Europa la biodiversità è in pericolo coma mai prima d'ora; per questo diventa ancora più importante far applicare la legislazione ambientale. Sono lieto di constatare che il Portogallo ha fatto notevoli passi avanti nella designazione dei siti per la protezione degli uccelli selvatici. E sono altrettanto compiaciuto di vedere che il Regno Unito ha colmato le lacune che ancora caratterizzavano la rete terrestre di siti protetti d'importanza comunitaria ai fini della conservazione».

Dopo lungo tempo viene archiviato un procedimento nei confronti del Portogallo
La decisione del Portogallo di designare un certo numero di zone per la protezione degli uccelli selvatici ha permesso alla Commissione di archiviare un procedimento che si protraeva da tempo nei confronti del paese che non aveva dato attuazione alla legislazione sulla protezione della natura.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva sugli uccelli selvatici[1], gli Stati membri devono designare siti per le specie di uccelli in pericolo. In Portogallo sono stati rilevati problemi nella tutela degli habitat steppici, cioè zone aperte, aride e prive di alberi nelle quali vivono specie come l'otarda (Otis tarda), l'otarda minore (Tetrax tetrax) e il grillaio (Falco naumanni). Queste specie sono particolarmente minacciate e sono diminuite di numero a causa dei cambiamenti nell'uso del territorio. La Commissione aveva deferito una prima volta il Portogallo alla Corte di giustizia nel 1999 perché aveva designato un numero insufficiente di zone di protezione speciale ma il procedimento era stato successivamente sospeso perché c'erano stati dei progressi nella designazione. Un esame successivo della situazione aveva messo in evidenza che servivano altri interventi per gli uccelli della steppa e la Commissione aveva pertanto riaperto il procedimento.

Nel febbraio 2008 il Portogallo ha designato otto nuove zone di protezione speciale per queste specie ornitologiche - Vila Fernando, Veiros, São Vicente, Piçarras, Monforte, Reguengos, Évora, Cuba/Alvito - e in ottobre la zona di Torre da Bolsa; ha inoltre approvato due nuove zone (Monchique e Caldeirão) per l'aquila del Bonelli, un'altra specie che desta preoccupazione.

Si continua a discutere di un ristretto numero di zone, ma i risultati importanti già conseguiti hanno permesso alla Commissione di archiviare il caso.

Natura più protetta nel Regno Unito
La Commissione ha anche deciso di archiviare un procedimento d'infrazione avviato da tempo nei confronti del Regno Unito che non aveva proposto un numero sufficiente di siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva Habitat (92/43/CEE). Il Regno Unito rischiava di essere deferito alla Corte di giustizia, ma ha accettato di aumentare notevolmente il numero di siti protetti e la Commissione ha pertanto deciso di chiudere il caso. Quest'ultima decisione è venuta dopo la proposta del sito Bolton Fell Moss nella Cumbria, importante per la presenza di torbiere alte attive in situazione di degrado, e del fiume Faughan e dei relativi immissari, nell'Irlanda del Nord, per la tutela del salmone atlantico. Con questo, salgono a tre i siti proposti o designati per la protezione del salmone nell'Irlanda del Nord. In tutto ce ne sono 21 nel Regno Unito, a tutela dei principali habitat che le specie che tornano dall'Atlantico possono utilizzare per la riproduzione.

La legislazione europea per la tutela della natura
L'ambiente naturale europeo è protetto da due normative fondamentali: la direttiva sugli uccelli selvatici e la direttiva sugli habitat. Nell'ambito della prima gli Stati membri devono designare tutte i siti più adatti come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione delle specie di uccelli selvatici. Per valutare se gli Stati membri hanno adempiuto ai loro obblighi riguardanti la classificazione delle ZPS, la Commissione consulta i migliori dati ornitologici disponibili. In assenza dei dati scientifici necessari la Commissione ricorre agli inventari nazionali delle zone importanti per l'avifauna (IBA o Bird Important Area) compilati dall'organizzazione non governativa Birdlife International. Pur non essendo vincolante, l'inventario si basa su criteri scientifici riconosciuti in ambito internazionale, che la stessa Corte di giustizia ha già accolto.

La direttiva Habitat impone agli Stati membri di proporre siti di importanza comunitaria (SIC) per la conservazione di tipi di habitat naturali; dopo l'adozione formale di tali siti con una decisione della Commissione, gli Stati membri hanno sei anni di tempo per designarli come zone speciali di conservazione (ZSC). Le zone di protezione speciale e i siti di importanza comunitaria costituiscono la rete Natura 2000 di zone protette, che rappresenta lo strumento principale di cui dispone l'UE per la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali che li popolano.

Iter procedurale
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.

Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una lettera di «costituzione in mora» (o lettera di diffida), in cui intima alle autorità del paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un «parere motivato» in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se nella sua sentenza la Corte di giustizia conferma che lo Stato membro ha violato i propri obblighi, quest'ultimo è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi quanto prima alla sentenza.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.