19 aprile 2024
Aggiornato 11:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Ordinanza del 9 novembre 2009, n. 23726

Violazione dei doveri di diligenza e fedeltà: risarcimento del danno al datore di lavoro per operazioni pregiudizievoli per l'azienda

Escluso il concorso di colpa della banca per la mancata predisposizione di adeguati sistemi di controllo sui dipendenti

Con Ordinanza del 9 novembre 2009, n. 23726 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che in ordine alla violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà da parte del lavoratore questi è tenuto al risarcimento del danno al datore di lavoro.
Nel caso in questione il lavoratore – dipendente bancario - aveva posto in essere operazioni pregiudizievoli per l'azienda e per la Cassazione il dipendente che ha una responsabilità contrattuale incorre nell’obbligo del risarcimento se viola i doveri di diligenza e di fedeltà connessi al rapporto di lavoro.

Tale lavoratore non può sostenere a suo discarico che l’azienda non abbia operato i dovuti controlli aziendali interni sull’operato dei propri dipendenti o che questi sono risultati inadeguati in quanto il datore di lavoro concorre nel concorso di colpa soltanto se era a conoscenza del fatto potenzialmente pregiudizievole.

Per questo la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato la responsabilità contrattuale del lavoratore che, nell’effettuare le operazioni finanziarie sui cambi aveva recato alla Banca un considerevole pregiudizio in quanto avrebbe dovuto informare i propri superiori e non approfittare del cumulo nella sua persona delle funzioni di «ispettorato» e di «ufficio estero».

Dunque per la Corte di Cassazione il dipendente era tenuto al risarcimento del danno in favore della citata banca per le illecite operazioni finanziarie compiute e non sono state sufficienti le argomentazioni dallo stesso addotte a sua discarica per sostenere il concorso di colpa della banca al fine di escludere o ridurre la sua responsabilità ex articolo 1227 Cc, in base alle asserite carenze organizzative e del sistema di controlli interni.

Per questo la Corte di Cassazione ha confermarto quanto già addotto dalla Corte di Appello sostenendo che «la mancata predisposizione di adeguati sistemi di controllo interno sull’operato dei propri dipendenti non esclude né riduce il dovere di quest’ultimi di agire con diligenza e fedeltà nell’interesse del datore di lavoro».

Fatto e diritto
Un dipendente bancario - nella sua qualità di responsabile del servizio estero - aveva posto in essere operazioni finanziarie pregiudizievoli che l'azienda aveva considerato illecite

Per la Corte di Appello - alla quale il dipendente si era rivolto – dopo che già in primo grado gli era stato dato torto – il dipendente ha una responsabilità contrattuale ed incorre nell’obbligo del risarcimento se viola i doveri di diligenza e di fedeltà connessi al rapporto di lavoro.

Avverso detta sentenza il dipendente bancario ha presentato ricorso on Cassazione.

La Banca intimata ha resistito con controricorso.

La Corte di Appello ha chiarito che la responsabilità del dipendente non può essere esclusa o ridotta ex art. 1227 c.c. in base alle asserite carenze organizzative e del sistema dei controlli in vigore presso la banca perché il concorso di colpa presupporrebbe la conoscenza del fatto potenzialmente pregiudizievole da parte del danneggiato, e quindi la comunicazione ai superiori delle operazioni a rischio poste in essere dal dipendente, comunicazioni che il dipendente stesso ha omesso di effettuare nonostante la duplicità delle sue mansioni sopra evidenziata.

Il dipendente aveva violato le norme, sia generali che contrattuali, che regolano il rapporto di lavoro subordinato, in quanto, nell'effettuare le operazioni finanziarie sui cambi con notevole pregiudizio della Cassa, ha agito da solo, senza avvisare i superiori ed approfittando del cumulo nella sua persona, per il periodo di effettuazione delle operazioni pregiudizievoli, della figura di controllato e di controllore, svolgendo contemporaneamente le due funzioni di «ispettorato» e di «ufficio estero».

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione le affermazioni della corte di Appello sono pienamente condivisibili e, peraltro, la mancata predisposizione da parte della Cassa di adeguati sistemi di controllo interno sull'operato dei propri dipendenti non esclude né riduce il dovere di questi ultimi di agire con diligenza e fedeltà nell'interesse del datore di lavoro, sicché i danni patrimoniali cagionati al datore per effetto di comportamenti in contrasto con i predetti doveri sono riconducibili esclusivamente al comportamento colpevole del dipendente e non possono essere imputati, neppure in parte, a colpevoli omissioni di controllo da parte del datore di lavoro.

Così la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il dipendente al pagamento in favore della banca delle spese ed onorari.