Licenziamento del dipendente che ha superato periodo di comporto in aspettativa senza la specifica certificazione medica
L’aspettativa non retribuita per motivi di salute deve essere regolamentata dal CCNL
Con ordinanza del 9 novembre 2009, n. 23724 la Sezione lavoro – della suprema Corte di Cassazione – ha stabilito che può essere licenziato il dipendente che ha superato periodo di comporto (conservazione del posto) ed abbia chiesto l’aspettativa non retribuita per motivi di salute, nel caso non abbia presentato la specifica certificazione medica.
Il lavoratore assente per malattia o infortunio, la cui durata è prossima alla scadenza del periodo di conservazione del posto, ha diritto di chiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di salute a condizione che tale possibilità sia regolamentata dal CCNL.
Con tale Ordinanza la Cassazione ha quindi confermato la legittimità del licenziamento operato dal datore di lavoro per il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore partendo salla considerazione che non sussiste un principio di automatico prolungamento del periodo di comporto.
Per la Suprema corte, anche se il CCNL prevedeva la possibilità per il dipendente di prendere l’aspettativa dopo tale periodo, però, lo stesso era tenuto – sempre in base al CCNL – a produrre adeguata certificazione medica attestante lo stato di malattia, cosicché il mancato adempimento di questo obbligo da parte del lavoratore ha legittimato il licenziamento da parte del datore di lavoro.
Fatto e diritto
Un lavoratore aveva superato il periodo di comporto previsto dal CCNL ed aveva chiesto l'aspettativa non retribuita per motivi di salute per il periodo successivo, ma non aveva poi inviato alcun certificato medico che attestasse lo stato di malattia.
La Corte di Appello aveva respinto l'appello proposto dal lavoratore contro la sentenza del Tribunale ed aveva confermato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, e non per motivi disciplinari come sostenuto dal lavoratore.
Contro tale sentenza il dipendente aveva presentato ricorso in Cassazione per la omessa ed insufficiente motivazione sul motivo del licenziamento per superamento del periodo di comporto anziché per motivi disciplinari (omesso invio dei certificati medici) e per l’omessa ed insufficiente motivazione sulla legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, atteso che la società, avendo riconosciuto al dipendente l'aspettativa non retribuita, aveva implicitamente rinunciato a far valere il recesso per superamento del comporto.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione entrambe le richieste sono state rigettate in quanto a suo modo di vedere la questione l'azienda fa esplicito ed esclusivo riferimento al superamento del periodo di comporto ed i giudici interessati avevano già dato adeguata motivazione.
Peraltro per la Corte di Cassazione la norma del CCNL aveva previsto la concessione dell'aspettativa non retribuita dopo il superamento del periodo di comporto, con l'onere però a carico dello stesso lavoratore di produrre adeguata certificazione medica ed i giudici della Corte di appello avevano ritenuto che il mancato assolvimento di tale onere da parte del dipendente legittimava il datore di lavoro a recedere dal contratto di lavoro.
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