17 settembre 2024
Aggiornato 23:30
Cassazione 12 marzo 2009, n. 6017

Le regole per l’avviamento al lavoro dei disabili

Ed il rifiuto legittimo all’assunzione del datore di lavoro

ROMA - La legge n. 68 del 1999 attribuisce al datore di lavoro la prerogativa di indicare la qualifica professionale che intende far ricoprire al lavoratore, incluso nelle categorie protette, che sarà avviato al lavoro. Il termine qualifica, utilizzato dell’art. 9, 2° comma della legge n. 68 del 1999, ha un significato concreto e deve intendersi come specificazione delle capacità tecnico – professionali, di cui deve essere provvisto l’assumendo, che siano richieste per la sua collocazione lavorativa.

Per conseguenza il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione di un disabile non solo se ha una qualifica diversa ma anche una simile a quella da lui richiesta, in difetto di un precedente addestramento o tirocinio, dell’avviando al lavoro, come impone la legge n. 68 del 1999.

Queste importantissime regole sono state espresse, per la prima volta in assoluto, dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 12 marzo 2009, n. 6017.