9 maggio 2024
Aggiornato 04:00

Multiproprietà: nullità del contratto di acquisto e del contratto di finanziamento

Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Parma, dove il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto

PARMA - Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Parma, dove il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente quella del contratto di finanziamento ad esso collegato.

Le modalità per trarre in inganno i consumatori sono le consuete: un invito presso un hotel per ritirare il premio di una vacanza gratuita e, in loco, la proposta di acquistare un contratto di timesharing (periodi di vacanza in multiproprietà), con adesione a una fantomatica associazione, mai precisata e mai rivelata, e senza alcuna indicazione di durata, con contestuale richiesta di sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

Il Tribunale ha accertato la responsabilità sia in capo all’agenzia viaggi che aveva fatto sottoscrivere tale «certificato di associazione», rivelatosi poi contratto di timesharing; sia in capo alla società di finanziamento a cui i consumatori si erano rivolti per pagare la parte restante del prezzo.

Entrambi, dunque, sono stati condannati alla restituzione del prezzo versato, a seguito della declarata nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto.

La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da altre due sentenze – una del Tribunale di Trieste, l’altra di quello di Parma -, ottenute dalla Confconsumatori. Secondo il Giudice, la nullità si estende anche al contratto di finanziamento «collegato funzionalmente» a quello di multiproprietà, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche.

La «funzionalità» consiste nel fatto che i due contratti, pur conservando ciascuno la propria individualità, sono basati su una reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone validità ed efficacia.

«La sentenza, la prima che ha condannato anche la società finanziatrice a restituire le somme versate – afferma l’avv.Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha seguito la vicenda – «dice chiaramente che si ha nullità quando, come in questo caso, non si stabilisce il periodo di esercizio del diritto, ma lo si individua con la sola espressione «periodo rosso».