La scarsità e saltuarietà delle prestazioni non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro
Occorrono altri fattori come l'assenza di rischio economico, l'osservanza di un orario, ecc.
Con la sentenza del 7 gennaio 2009, n. 58 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro.
Peraltro e per contro sono indici di subordinazione l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori.
Dunque per la Cassazione il rapporto di lavoro esaminato deve considerarsi subordinato, dato che quindi lo svolgimento delle prestazioni in modo saltuario non è sufficiente a qualificare come autonomo un rapporto di lavoro.
Per la Cassazione, dunque alla luce di quanto sopra espresso dalla stessa, i giudici del rinvio dovranno riesaminare la causa per quanto attiene alle altre richieste concernenti pagamento delle differenze retributive relative al rapporto di lavoro subordinato.
Fatto e diritto
Un cameriere di un ristorante aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive, dovute per prestazioni rese in regime di subordinazione per cinque giorni alla settimana per oltre 3 anni, nonché la reintegrazione ed il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ossia intimato oralmente.
Sia il tribunale che la Corte di Appello rigettavano la domanda del cameriere in quanto per la Corte d'appello nessuna efficacia probatoria poteva avere una scrittura privata prodotta dal convenuto-appellato ed attestante il pagamento di trenta milioni di lire, della quale il cameriere non aveva disconosciuto la sottoscrizione ma aveva negato la veridicità ossia l'effettivo ricevimento della detta somma.
Per la Corte d'appello il rapporto di lavoro del cameriere che dalle testimonianze era risultato essere stato svolto a prestazioni lavorative eseguite saltuariamente e senza vincolo di subordinazione, non poteva quindi considerarsi subordinato, a causa della «discontinuità, occasionalità e vera e propria saltuarietà» di esse. Contro tale sentenza il cameriere è allora ricorso in Cassazione
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro.
Peraltro e per contro sono indici di subordinazione l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori
Dunque, poiché a questi principi di diritto non si è uniformata la Corte di Appello, che, oltre a negare la subordinazione sulla base delle prestazioni saltuarie, non ha detto come sia possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi sia libero dalle direttive del datore, ad esempio quanto all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro, ha accolto il ricorso del cameriere.
La Cassazione, inoltre, per quanto attiene alle altre richieste concernenti l'ammontare della retribuzione, ha investito il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello in diversa composizione, per decidere sulle diverse voci di retribuzione.
Allegato
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 7 gennaio 2009, n. 58
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