4 maggio 2024
Aggiornato 19:30
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 15 dicembre 2008, n. 29306

Illegittimi i licenziamenti collettivi se l'azienda ha stipulato un contratto di solidarietà difensivo

Dunque così la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento qualificato come collettivo perché intimato nella vigenza di un contratto di solidarietà difensivo stipulato dall’impresa

Con la sentenza del 15 dicembre 2008, n. 29306 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha disposto che a fronte del contratto di solidarietà difensivo, cioè quello stipulato dalle parti sociali per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, il datore di lavoro gode di un contributo statale costituito dall’integrazione salariale a fronte della rinuncia alla riduzione di personale e ciò comporta che il riferimento è appunto solo ai licenziamenti collettivi e non anche a quelli effettuati per giustificato motivo oggettivo, determinati da ragioni organizzative e produttive.
Dunque così la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento qualificato come collettivo perché intimato nella vigenza di un contratto di solidarietà difensivo stipulato dall’impresa.

Fatto e diritto
La Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda del dipendente intesa a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società, ed aveva condannato al pagamento in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni globali di fatto dal recesso sino alla sentenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e alla corresponsione di una ulteriore somma di Euro 5.505,01 oltre accessori.
Infatti la Corte di Appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento in questione qualificato come collettivo, perché, come era circostanza non controversa, era stato intimato allorché era vigente un contratto di solidarietà c.d. difensivo.
Dall'esame degli atti, ha inoltre sottolineato il medesimo giudice, era emerso che tutto il personale dichiarato in esubero era stato posto in mobilità alla scadenza del contratto di solidarietà e non era cessata l'attività dell'azienda: questa nessuna prova aveva addotto in proposito ed anzi era risultato, attraverso la documentazione in atti, in particolare da un elenco del personale, che alcuni dipendenti continuavano a prestare servizio.
Ha quindi determinato il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettanti al lavoratore sino alla data della assunzione in servizio e le differenze retributive richieste a titolo di indennità di turno, di compenso non percepito durante il periodo di cigs a zero ore e di assegno ad personam.
La società allora ha presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione il licenziamento collettivo programmato al fine di ridurre l'esuberanza di personale in costanza di un contratto di solidarietà difensivo, cioè quello stipulato dalle parti sociali per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, è considerato illegittimo in quanto l’azienda gode per i citati contratti di solidarietà di un contributo statale costituito dall’integrazione salariale a fronte della rinuncia alla riduzione di personale e ciò comporta che il riferimento è appunto solo ai licenziamenti collettivi e non anche a quelli effettuati per giustificato motivo oggettivo, determinati da ragioni organizzative e produttive.

Allegato
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 15 dicembre 2008, n. 29306