Accordo 22 dicembre 2008 «Long Term Care» nel settore del Credito e per i Dirigenti del Credito
Assistenza sanitaria integrativa. modalità di funzionamento
Con l’Accordo del 22 dicembre 2008 - che scade il 31 dicembre 2010 – e che rende attuativo il sistema di assistenza «Long Term Care», sono state definite le relative modalità di funzionamento.
Tale Accordo stabilisce i termini di attuazione della copertura per la «Long Term Care e modifica lo Statuto della CASDIC (la Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito.)
La Commissione, specificatamente prevista dall’art. 58 del CCNL per le Aree Professionali e Quadri Direttivi e dall’art. 25 del CCNL per i Dirigenti, aveva lo scopo di individuare e stabilire il funzionamento della «Long Term Care» nel settore ABI ed ha stabilito che la CASDIC gestirà la copertura assicurativa per la «Long Term Care» nel settore ABI.
La stessa CASDIC avvalendosi della collaborazione della NEWMED fornirà direttamente sul territorio una serie di servizi aggiuntivi alla prestazione monetaria.
In merito alle condizioni (regolamento, coperture, prestazioni, convenzioni, ecc) spetterà agli organi della Casdic definire quanto necessario; pertanto, in attesa di fornirvi una nota più dettagliata riteniamo utile sottolineare alcuni aspetti della copertura per LTC:
Inoltre «Long Term Care» ha decorrenza dal 1 gennaio 2008, non ha periodi di carenza contrattuale (è operativa dalla data di decorrenza), al verificarsi dell’evento (non autosufficienza) la prestazione è «vita intera»; hanno diritto alla copertura assicurativa tutti i dipendenti di Aziende le quali hanno conferito mandato sindacale all’Abi (elenco allegato del CCNL), il premio procapite verrà versato per intero a prescindere dal tipo di contratto instaurato e dalla/e eventuali decorrenze diverse dall’anno intero del contratto stesso, hanno diritto alle eventuali prestazioni («vita intera») tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e coloro in apprendistato professionalizzante ovvero non più dipendenti escluso i cessati per dimissioni senza diritto alla pensione, i licenziati per giusta causa o giustificato motivo ed infine hanno inoltre diritto alle prestazioni («vita intera») i lavoratori assunti a tempo determinato e con contratto di inserimento qualora la condizione di non autosufficienza si determini in costanza di rapporto di lavoro.
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