3 settembre 2025
Aggiornato 19:00
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28714

Rimozione del primario dopo esito negativo delle verifiche previste, anche in presenza di vizi procedurali

Il ritardo o il mancato rispetto delle procedure non determinano l’automatica conferma dell’incarico

Con la sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28714 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, per conservare il posto di responsabilità di dirigente medico, il primario di una struttura deve superare positivamente le verifiche periodiche previste per i dirigenti sanitari che sono finalizzate per legge ad assicurare il miglior funzionamento della strutture sanitarie.
Se esistono vizi procedurali nelle verifiche tali vizi non pregiudicano il fatto che al dirigente sanitario, in caso di esito negativo delle verifiche, debba necessariamente essere conservato il posto di responsabilità.
Così è stato respinto il ricorso del primario che sosteneva che la revoca dall’incarico era arrivata fuori tempo massimo. Tale ritardo era dovuto a causa della illegittimità di una precedente verifica, ma che non poteva dare diritto ad una conferma dell’incarico.

Fatto e diritto
Il Tribunale aveva dichiarata l'illegittimità di due delibere dell’Istituto dal quale dipendeva il primario rimosso dall’incarico a seguito di due «Delibere negative di verifica» al fine di farlo permanere nell'incarico di direzione della struttura complessa di otorinolaringoiatria, con corresponsione delle differenze retributive rispetto al percepito e reiezione della domanda di risarcimento del danno professionale, all'immagine ed alla salute.
La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado in punto d'illegittimità della prima verifica, negando tuttavia il diritto ad una automatica conferma del dirigente e riteneva la legittimità della seconda verifica.
La Corte di Appello aveva respinto così le domande del primario e dirigente della citata struttura di otorinolaringoiatria, aventi ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di revoca dell'incarico di direzione complessa conseguenti alle citate delibere negative di verifica.
Per la Corte di Appello non era configurabile un diritto all'automatica conferma dell'incarico in quanto
il mancato rispetto dei termini di legge previsti per la procedura non poteva essere correlato ad una automatica conferma dell'incarico essendo questa conseguente solo ad una verifica positiva;
Per la Corte di Appello il quinquennio di verifica poteva essere determinato con riferimento al nuovo inizio di procedura e l'adozione di nuovi criteri di valutazione era conforme alle censure mosse dallo stesso primario che quindi non aveva interesse a dolersi dell'intervento correttivo. Peraltro i criteri adottati rispondevano ad un articolato sistema di valutazione ponderata e la valutazione nel merito non era irrazionale od incongrua.
Contro tale sentenza il dirigente primario proponeva ricorso in Cassazione.

La decisione della Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione
Per la Cassazione le richieste del primario devono essere respinte ed il mantenimento del trattamento economico in godimento ovvero di quello previsto per lo stipendio tabellare, presuppone la conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa in atto (nonché lo svolgimento delle relative mansioni), conservazione questa esclusa dalla revoca dell'incarico determinato dalle delibere emanate dopo l’esito negativo delle verifiche previste.
Secondo la suprema Corte di Cassazione, ai fini dello scrutinio delle censure in esame, nella regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza medica, il legislatore ha assegnato alla «verifica» alla quale è periodicamente sottoposto il sanitario, la funzione di assicurare alla struttura sanitaria e quindi ai fruitori della stessa, oltre la specifica competenza professionale anche il corretto espletamento del servizio e la realizzazione dell'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative nonché l'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite.
La verifica, quindi, rappresenta lo strumento per assicurare il miglior funzionamento della struttura sanitaria e soprattutto è funzionale alla salvaguardia della salute pubblica perché attraverso siffatto strumento si tende ad assicurare al cittadino una «buona sanità».
Dunque per la Cassazione vi è sotteso l’interesse pubblico alla tutela della salute e ciò da conto della ratio della disposizione, innanzi richiamata, secondo la quale «L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali».

Poi riguardo al comma 5 dell'art. 15 del d.lgs. 502/92, così come modificato dal d.lgs. 229/99, dedicato appunto alla disciplina della dirigenza del ruolo sanitario, «le verifiche concernono le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali».
In particolare poi il comma sesto del predetto articolo sancisce che «ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite».
Dunque nel caso che vi siano vizi procedurali nelle verifiche tali vizi non pregiudicano il fatto che al dirigente sanitario, in caso di esito negativo delle stesse, debba necessariamente essere conservato il posto di responsabilità e per la Corte di Cassazione è stato giusto quindi respingere il ricorso del primario che sosteneva che la revoca dall’incarico era arrivata fuori tempo massimo anche se tale ritardo era dovuto a causa della illegittimità di una precedente verifica, ma che non poteva dare diritto ad una conferma dell’incarico.

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28714