30 ottobre 2025
Aggiornato 06:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 5 novembre 2008, n. 26571

Legittimità del licenziamento per giusta causa durante la malattia

La giusta causa che non consente la prosecuzione sia pur provvisoria del rapporto nel periodo di malattia

Con sentenza del 5 novembre 2008, n. 26571 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che se il dipendente si trova in malattia questo può comunque essere licenziato per giusta causa.

Fatto e diritto
Un dipendente, preposto alla direzione di una agenzia della banca, ove prestava la sua opera, aveva manipolato le posizioni di clienti al fine di far apparire sul conto proprio e della moglie una maggiore disponibilità, era stata tale da eludere i controlli disposti con una prima ispezione per apparire nella loro consistenza solo dopo 2 anni;
Per questo era stato licenziato per giusta causa ed aveva chiamato in giudizio l’azienda allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, ma tale domanda è stata rigettata dal giudice adito.
Il dipendente allora ricorreva in Corte di appello che pure rigettava tale impugnazione.
Per la Corte di appello tempestiva era stata la contestazione degli addebiti, era stato assicurato il diritto di difesa del lavoratore il quale, convocato secondo sua richiesta per un'audizione orale, non si era presentato una prima volta adducendo motivi di salute ed una seconda volta senza comunicare alcun impedimento e la malattia denunziata non aveva impedito la risoluzione del rapporto, dato che il recesso era stato disposto per giusta causa;
Allora il dipendente è ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, ai fini della tempestività delle contestazioni e delle conseguenti misure disciplinari, occorre far riferimento all'effettiva conoscenza dei fatti rilevanti. Orbene, nel caso di specie, con un accertamento di fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, è stato accertato che il dipendente, avvalendosi della sua esperienza professionale e della sua posizione di preposto all'agenzia della Banca, scavalcando gli addetti alla cassa, manipolava opportunamente i computers della filiale, ponendo in essere un meccanismo sfuggito alla ispezione disposta e tale da far risultare sul proprio conto e su quello della moglie delle disponibilità finanziarie in realtà inesistenti. A questa valutazione circa l'abilità utilizzata per commettere le irregolarità descritte si oppone la opposta valutazione del ricorrente, a dire del quale si trattava di operazioni elementari, che non potevano sfuggire all'ispezione citata, ma si è trattato di una diversa valutazione dei fatti che, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità.
Per la Cassazione poi è proprio la natura del recesso per giusta causa che non consente la prosecuzione sia pur provvisoria del rapporto, quand'anche la relativa determinazione del datore di lavoro avvenga nel periodo di malattia.

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 5 novembre 2008, n. 26571