28 agosto 2025
Aggiornato 04:30
Inps, Circolare del 1 dicembre 2008, n. 104

Lavoro occasionale di tipo accessorio nel commercio, turismo e servizi

Le regole per il datore di lavoro per poterlo utilizzare. Voucher in formato telematico o cartaceo

Nei settori del commercio, turismo e servizi l’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto la possibilità di utilizzare i buoni lavoro per l'impresa familiare.
Ricordiamo che il citato articolo 70 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore de soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica

Le regole che i datori di lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servizi devono seguire per utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio
Con Circolare del 1 dicembre 2008, n. 104 l’Inps, ha rese note le regole che i datori di lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servizi devono seguire per utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio.
Il voucher da 10 euro ed il buono ‘multiplo’ da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono «multiplo» da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

Il sistema dei buoni lavoro
Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli oramai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Per l’operatività del sistema dei buoni lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servivi, secondo il campo di applicazione precisato al paragrafo che precede, si ricorda ora che ’Istituto, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):
A. un processo che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica – tipo ‘bancomat’ – per l’accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi.
B. un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.
La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
Per il prestatore/lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.
Il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
Quanto alla impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività/tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell’ambito della lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 ovvero nell’ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Buoni (voucher) per lavoro occasionale
Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 della D.Lgs.276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.
Se tuttavia la prestazione è attivata da imprese familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, ai sensi della lettera g), comma 1, dell’articolo 70, allora il regime contributivo e assicurativo sarà quello ordinario, così come dispone espressamente il comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e per la cui applicazione si forniranno, come già detto, specifiche istruzioni operative.
In sostanza ogni buono–Voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell’INAIL che il contributo INPS, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dall’Istituto. Giova ripetere che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

Inps, Circolare del 1 dicembre 2008, n. 104