Apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale
Sono i contratti collettivi a stabilire il monte ore di formazione formale
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, congiuntamente con la Direzione Generale della Tutela della Condizioni di Lavoro, ha sottoscritto la Circolare del 10 novembre 2008, n. 27 con la quale sono forniti chiarimenti in merito ai principali dubbi interpretativi in materia di apprendistato professionalizzante.
In caso di formazione esclusivamente aziendale – chiarisce la citata circolare - nell'apprendistato professionalizzante, sono i contratti collettivi a stabilire il monte ore di formazione formale, anche inferiore alle 120 ore annue.
La citata disciplina è applicabile anche in relazione a quei contratti collettivi che hanno disciplinato una nozione di formazione aziendale sulla base del precedente quadro normativo.
I contratti collettivi possono consentire l'assunzione di apprendisti per cicli stagionali con contratti di durata anche inferiore a due anni nel rispetto della funzione formativa del contratto.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare del 10 novembre 2008, n. 27
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