12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 13 ottobre 2008, n. 25045

Giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva

Deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa

Con sentenza del 13 ottobre 2008, n. 25045 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso che il rapporto casa mandante- casa mandataria si chiude, il dipendente che si trova in mezzo, nel caso esaminato un responsabile delle vendite con mansioni di commercializzazione dei prodotti, è licenziabile per giustificato motivo oggettivo.
Poiché dopo il suo licenziamento il datore di lavoro aveva confermato che l’attività dell’intera divisione doveva ritenersi terminata e per questo il responsabile delle vendite risultava in esubero, la Cassazione ha confermato che tale esubero deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice solo il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove.

Fatto e diritto
Con ricorso al Tribunale un dipendente inquadrato come responsabile delle vendite di prodotti, che era al centro di un contratto d’agenzia tra la sua datrice di lavoro e la casa costruttrice, ritenendo di essere stato ingiustamente licenziato, aveva chiamato in giudizio la s.r.l. dove lavorava affinché venisse accertata la inesistenza del giustificato motivo del licenziamento intimatogli con la reintegra nel suo posto di lavoro e tutte le ulteriori conseguenze scaturenti dalla illegittimità del recesso.
Il giudice di primo grado aveva disposto la reintegrazione nel suo posto di lavoro.
Nell’interrogatorio il dipendente aveva ammesso che la maggior parte delle vendite da lui effettuate era relativa a «cavi e sistemi», cioè i prodotti che erano oggetto del rapporto d’agenzia tra la mandante e mandataria-datrice.
Dopo il suo licenziamento il datore di lavoro aveva confermato che l’attività dell’intera divisione doveva ritenersi terminata e per questo il responsabile delle vendite risultava in esubero
Anche la Corte d'appello, adita dall’azienda, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condannava la società alla reintegrazione nel suo posto di lavoro o in altro posto equivalente, ed al pagamento di una indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegrazione.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale aveva osservato che l'onere della esistenza del giustificato motivo oggettivo grava, per legge, esclusivamente sulla società datrice di lavoro.
Contro tale sentenza la s.r.l. ha presentato ricorsa alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione l’individuazione del giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice solo il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa.
La Cassazione ha dunque ribadito che il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità).
Alla stregua degli indicati principi la sentenza impugnata si presenta permeabile alle critiche avanzate in relazione alla congruità e correttezza dell'iter motivazionale da essa seguito.
Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un’altra Corte d'appello di appello diversa composizione per procedere ad un nuovo esame della controversia.

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