3 ottobre 2025
Aggiornato 07:00
Inps, Circolare del 6 novembre 2008, n. 95

Indennità di mobilità. Maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione

Saranno riprese in esame le domande ove penda un ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale

L’indennità di mobilità è corrisposta nelle aree di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno per un periodo massimo di dodici mesi superiore di quella attribuita nella restante parte del Paese.
L’Inps con la Circolare del 2 gennaio 1992, n. 3 aveva precisato che «per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione è rispettivamente prolungata per ulteriori dodici mesi».

Con Circolare del 6 novembre 2008, n. 95 l’Inps ha stabilito che le sue sedi territoriali dovranno valutare le domande in corso tendo conto che nel riconoscere la maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione, devono fare esclusivo riferimento al luogo ove l’impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato, anche in mancanza di un’unità operativa stabilmente organizzata nell’area di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, e riprenderanno in esame le stesse domande delle quali penda un ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale.
L’Inps, nel riconoscere la maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della nelle citate aree di del mezzogiorno, farà esclusivo riferimento al luogo ove l’impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato, anche in mancanza di un’unità operativa stabilmente organizzata nell’area.

Due diversi orientamenti giurisprudenziali
La questione ha peraltro dato luogo, nel tempo, al sorgere di due diversi orientamenti giurisprudenziali, entrambi i quali erano stati fatti propri da diverse sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
a) Il primo orientamento – sostenuto dalle sentenze 27 novembre 2002 n. 16798, 22 ottobre 2003 n. 15822 e 8 luglio 2004 n. 12630 – fonda il requisito territoriale sul luogo ove il lavoratore ha svolto la propria attività e si è iscritto, una volta licenziato, nelle liste di mobilità.
b) Il secondo orientamento (fatto proprio dalla sentenza 9 febbraio 2004, n. 2409) riteneva invece che si dovesse far riferimento al luogo ove ha sede l’impresa che riduce il personale e nel quale è stata attivata la procedura di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991.

L’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite, con sentenza 30 maggio 2005 n. 11326, hanno dato rilevanza alla difficoltà presunta del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, fornendo a coloro che si prevede affrontino maggiori difficoltà, una tutela più generosa sul piano della durata della prestazione. Tale presunzione si basa su due elementi: quello anagrafico – sulla base del quale la durata è più elevata per i lavoratori di età più avanzata – e quello territoriale.
Per quanto riguarda il requisito territoriale, le Sezioni Unite si richiamano allo stretto collegamento che il legislatore ha istituito tra la percezione dell’indennità e l’iscrizione nelle relative liste, le quali hanno struttura territoriale regionale.
Ne risulta la » volontà del legislatore di dar luogo a una fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che si concretizza in una vicenda di rilevanza giuridica «localizzata», allo scopo di evitare, tendenzialmente, che i lavoratori collocati in mobilità siano costretti a trasferirsi in ambiti diversi dal territorio in cui aveva avuto svolgimento il cessato rapporto di lavoro per cercare altrove una opportunità di ricollocazione ».
Per la Suprema Corte diventa quindi determinante » la circostanza che in una delle zone «svantaggiate» di cui al suddetto provvedimento normativo l'impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione lavorativa di alcuni (o, al limite, anche di uno solo) dei suoi dipendenti, in funzione del raggiungimento dei propri obiettivi di produzione ».
Non rilevano, al contrario, nell’identificazione del requisito territoriale, altri elementi » come il luogo di assunzione, o quello in cui ha sede legale l'impresa o, quello di residenza del lavoratore o quello, infine, in cui è stata aperta la procedura di mobilità ».

Inps, Circolare del 6 novembre 2008, n. 95