20 aprile 2024
Aggiornato 02:00
Inps, Circolare del 27 ottobre 2008, n. 94

La nuova procedura per il lavoro occasionale in agricoltura dopo la positiva sperimentazione nelle vendemmie

Variazioni per snellire il processo di gestione dei voucher o buoni lavoro

Dopo l’esito positivo della prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in occasione delle vendemmie, il sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio proprio a partire dal settore agricolo, estendendone l’applicabilità, oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008n. 133, sarà reso operativo.

Infatti il sistema dei buoni lavoro (voucher) è da oggi pienamente operativo sia per tutte le attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e sia per le attività agricole cioè i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro.

La sperimentazione positiva nelle vendemmie tramite i c.d. voucher o buoni lavoro ha portato dunque a regime il sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

Attraverso i buoni lavoro (voucher) sono stati posti confini ben delimitati:

a) Prestazioni occasionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, studenti, per le sole attività agricole stagionali in favore di aziende di qualunque dimensione;

b) Prestazioni occasionali svolte dalla generalità dei soggetti prestatori per la generalità delle attività agricole in favore di aziende aventi un volume d’affari annuo inferiore a 7 mila euro ( limite ‘dimensionale’ dell’azienda, non avente quindi riferimento a regimi contabili o amministrativi diversi.

Riepiloghiamo la normativa che regola la materia:

- Circolare Inps del 31 luglio 2008, n. 81, che  prevede la possibilità di prestazioni occasionali unicamente da parte di studenti e pensionati (secondo il previgente disposto dell’art. 70, comma 1, lettera e-ter del D.Lgs. 276 del 2003. 

- Art. 71 del D.lgs n.276 del 2003 che ne limitava l’utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati), è stato abrogato.

- Art. 22 del D.L. del 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133, che ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276 del 2003, ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l’utilizzo.

Tale articolo peraltro è stato emanato nel corso della sperimentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio che l’Inps stava conducendo in occasione delle vendemmie 2008.

Nuovo taglio di voucher (Buoni)  per lavoro occasionale

E’ stato un nuovo taglio di voucher o meglio un buono ‘multiplo’, equivalente a 5 voucher del valore lordo all’acquisto di 50 euro (valore netto all’incasso per il lavoratore 37,50 euro).

Il voucher da 10 euro ed il buono ‘multiplo’ da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale.

Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono ‘multiplo’ da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 della D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%)  e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

In sostanza ogni buono–Voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell’INAIL che il contributo INPS, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dall’Istituto. Giova ripetere che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

Per il prestatore/lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.

Inoltre le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

Variazioni per snellire il processo di gestione dei voucher

Il processo prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico).

Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica – tipo ‘bancomat’ – per l’accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività agricole.

E’ vigente anche un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei.

I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Così committente e prestatore/lavoratore potranno assolvere ai rispettivi adempimenti utilizzando a discrezione: - Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); - Sito internet www.inps.it; - Sedi Inps;

- Centri per l’Impiego (CPI), - Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del CCNL di settore.

All’interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all’INAIL, da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonchè i dati anagrafici del committente e del prestatore.

Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all’INAIL sempre preventivamente rispetto all’inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l’INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657.

PROCEDURA CON «VOUCHER TELEMATICO»

I prestatori interessati hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l’ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);- via Internet, collegandosi al sito www.inps.it  nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella ‘home page’ del sito (in tal caso, anche se con l’assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l’iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell’identità  del richiedente da parte del contact center );- presso le sedi Inps;  presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell’ art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell’Inps a nome del prestatore.

La procedura prevede:

a) La registrazione  dei committenti
I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività agricole utilizzando la procedura del voucher telematico, devono registrarsi per poter svolgere tutte le successive fasi,   attraverso diversi canali:

    - tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell’Inps;

    - via Internet, collegandosi al sito www.inps.it  nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN;

    - presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS),

    - tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del CCNL di settore.

Il Contact Center o le sedi provvedono all’occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

b) La richiesta dei voucher da parte del committente
Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all’INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere :
l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, il luogo dove si svolgerà la prestazione,  il numero di buoni presunti per ogni prestatore
La comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all’INAIL (cui l’INPS riverserà tempestivamente l’informazione di inizio  attività lavorativa) , nonché di intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.
Ma se  sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all’INAIL.

c) Il versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher
Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle modalità che di seguito si indicano:
a)  tramite modello F24
b) tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
c)  tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it  nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.

d) Gli adempimenti da parte delle Poste Italiane
A seguito dell’accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore  la carta magnetica (INPS Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;
Ivierà altresì  del materiale informativo,  dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.
Se il prestatore sceglie di non attivare la INPS Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

e) La fornitura al prestatore del resoconto dei voucher utilizzati ed il relativo pagamento
Al termine della prestazione lavorativa il committente deve dichiarare l’entità della prestazione svolta.
Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni: verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso.
Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare: a) al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato); b) al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto.

f) L’accredito contributivo
Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori.

PROCEDURA CON VOUCHER CARTACEO
In aggiunta al buono telematico può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono «voucher» cartaceo di 10 euro ovvero un buono ‘multiplo’ di 50 euro.
L’Inps  curerà la stampa e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente  Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

La procedura prevede:

a) L’acquisto dei buoni da parte del committente
Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all’utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC .
Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro agricoli, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.
L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

b) La preventiva comunicazione del committente
Prima dell’inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL, attraverso il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo dove si svolgerà la prestazione, la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL.

c)  L’intestazione dei buoni utilizzati
Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa – deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

d) La riscossione del buono da parte del prestatore
Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

e) La fornitura al prestatore del resoconto del pagamento dei buoni
Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

f) L’accredito contributivo
Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori.

Inps,  Circolare del 27 ottobre 2008, n. 94