5 maggio 2024
Aggiornato 06:00
Giornalisti

I contributi alla gestione separata dell’INPGI

Sconto sui contributi alla gestione separata

La Gestione Separata dell’INPGI ( D.Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996) ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).

Come illustrato nella circolare che a tale riguardo è pubblicata nel sito Inpgi, e che di seguito sintetizziamo, nel lavoro giornalistico autonomo il rapporto assicurativo che intercorre unicamente tra INPGI ed il giornalista prevede che i contributi calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:
a) Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF;
b) Contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi;
c) Contributo per la copertura degli oneri del trattamento di maternità.

Contributo integrativo del 2%
Il contributo integrativo, al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti.
La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del D.Lgs.n. 103 del 1996 che fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento.
Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte.

Contributo integrativo e cessione del diritto d’autore
Il giornalista svolge la propria attività professionale
- con Partita IVA
- sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa
- come attività occasionale
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- con cessione di diritto d’autore
Su tali i compensi, comunque percepiti – quindi anche con la formula della cessione del diritto d’autore - il contributo integrativo del 2% deve essere calcolato e versato alla Gestione Separata.
Dato che il reddito derivante al giornalista dalla cessione del diritto a riprodurre articoli o servizi è un reddito professionale di natura autonoma, rientrante nella previsione dell’art. 53, comma 2, lettera b) del TUIR, è come tale assoggettabile a contribuzione in forza del citato D.Lgs.n. 103 del 1996.
Invece l’attività giornalistica è prestazione di lavoro intellettuale finalizzata alla diffusione (utilizzando il mezzo scritto, verbale o visivo) di notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2.2.1982, n. 625).
La specificità del prodotto di tale prestazione lavorativa sta quindi - diversamente da quella tutelata dalla normativa sul diritto d’autore – nella particolare sintesi tra funzione informativa e prima diffusione della notizia nel tempo (nel senso che in tal caso il valore dell’opera o del prodotto dell’attività svolta è destinato a venire meno, nella maggior parte dei casi, con la prima ed unica diffusione).
Il Ministero del Lavoro, in una nota del 27 maggio 1999 aveva comunicato all’INPGI che in campo giornalistico la «frequenza del ricorso alla cessione del diritto d’autore, le modalità in uso della determinazione del compenso e la natura stessa del prodotto ceduto possono indurre a rilevare l’abuso della funzione strumentale per finalità elusive degli obblighi contributivi.
In effetti, più che rilevare il carattere creativo dell’opera letteraria – destinata a durare nel tempo e, perciò, suscettibile di un apprezzamento di durata alla cui tutela presidia la legge n. 633/41- nella fattispecie in esame emerge in maniera significativa che trattasi di prodotto di attività giornalistica in senso stretto in quanto essenzialmente funzionale alla prima diffusione.»
Il citato Ministero ha, quindi, riconosciuto che lo strumento della cessione del diritto d’autore è in linea teorica incompatibile con il prodotto di attività giornalistica.
Con la Circolare del 16 ottobre 2008 n. 3 l’Inpgi ha chiarito che sui redditi dichiarati dai giornalisti come cessione del diritto d’autore l’aliquota contributiva del 10%, da versare alla gestione separata INPGI2, sarà applicata sul 75% del reddito netto dichiarato al fisco.