29 marzo 2024
Aggiornato 09:00
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro

Linee guida per la consultazione delle parti sociali su un disegno di legge delega

Il Consiglio dei ministri ha esaminato le linee guida per la consultazione delle parti sociali su un disegno di legge delega per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro e il buon funzionamento del sistema di relazioni industriali.

Obiettivo: favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali e dare attuazione all’articolo 40 della Costituzione con l'intento di realizzare, in tutti i settori produttivi e con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali, un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati.

Strumento: disegno di legge delega e decreti attuativi da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sentite le parti sociali.

Linee guida:

A) Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. I principi e criteri direttivi contemplano:
- l'aggiornamento e la revisione dei servizi essenziali con particolare riferimento ai servizi strumentali e ai servizi oggetto di esternalizzazioni;
- la previsione dell’istituto del referendum consultivo preventivo obbligatorio tra i lavoratori delle categorie interessate in caso di proclamazione di sciopero e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore per avere piena conoscenza del grado di consenso e di partecipazione effettiva e quindi di funzionamento dei servizi;
- la previsione dell’istituto dello sciopero virtuale. In caso di sciopero virtuale, e ferme restando le determinazioni della autonomia collettiva, le somme versate dalle parti potranno confluire in un apposito fondo con restituzione alle parti stesse in caso di raggiungimento dell’accordo sulla materia oggetto del conflitto;
- la previsione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dall’effetto annuncio;
- una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori;
- una disciplina specifica per lo sciopero generale in funzione della tutela delle prestazioni indispensabili e della applicazione della regola della rarefazione;
- l'attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro (che prende il posto della Commissione di Garanzia) la quale potrà avvalersi, a questo fine e ferma restando l’esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- un più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l’adozione della ordinanza di precettazione, nonché di un potenziamento della corretta informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa;
- l'applicazione delle sanzioni da parte dei prefetti e non più dei datori di lavoro in modo da renderle effettive.

B) Esercizio del diritto di sciopero in ambiti differenti da quello dei servizi pubblici essenziali. I principi e criteri direttivi contemplano:
- l'individuazione, in via prioritaria nei contratti e accordi collettivi, dell’obbligo del rispetto di forme e procedure per proclamazione dello sciopero con indicazione dei motivi, della durata e del preavviso minimo;
- il divieto di forme di sciopero e di altre forme di protesta o astensione dal lavoro lesive dei diritti costituzionalmente tutelati della persona ovvero dirette a recare un danno irreversibile all’impresa;
- l'istituzione di un sistema di sanzioni, adeguate e proporzionate alla gravità della infrazione, che, nel caso di sanzioni comminate al soggetto proclamante o all’impresa che adotta comportamenti sleali, andrà ad alimentare il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

L'esercizio delle deleghe di cui ai commi che precedono potrà essere orientato da un avviso comune reso al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.