Pagamento rateale dei debiti contributivi INPGI
La garanzia fidejussoria e le procedure di recupero degli importi dovuti
La rateazione della contribuzione arretrata all’INPGI è concessa al datore di lavoro previa autorizzazionea condizione che lo stesso abbia provveduto a pagare l’intera quota di contribuzione a carico dei dipendenti e le quote di contribuzione previste dagli istituti contrattuali (fondo integrativo contrattuale «ex fissa» e relative sanzioni civile ed addizionale).
Tale rateazione è concessa per un massimo di 36 rate mensili, previo versamento di un acconto pari al 10% del debito oggetto di dilazione e la produzione di un’apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa (società assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni e sottoposte alla vigilanza dell’ISVAP).
Alla rateizzazione si applicano gli interessi di dilazione e differimento, che la legge stabilisce in misura pari al Tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla BCE, aumentato di 6 punti percentuali (attualmente pari quindi al 10,25 %).
La garanzia fidejussoria
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con delibera del 23 settembre 2008, n. 84 ha stabilito che si prescinde dalla garanzia fidejussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 40.000 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a 12 mesi. Il limite dei 40.000 euro sarà adeguato - il 1° gennaio di ogni anno - in base all’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT.
L’azienda che sia stata ammessa alla rateazione senza garanzia fidejussoria e che non abbia rispettato il piano di rateizzo, potrà essere ammessa nuovamente al pagamento dilazionato dello stesso debito contributivo o parte di esso solo in presenza di una garanzia fidejussoria, anche nei casi in cui ricorressero le condizioni per l’esenzione da tale forma di garanzia.
Procedure di recupero degli importi dovuti
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal rateizzo e l’immediata attivazione delle procedure di recupero degli importi dovuti mediante escussione della garanzia fidejussoria ovvero, nei casi in cui tale garanzia non è stata presentata, avvio delle azioni legali.
Per le rateazioni del debito contributivo concesse unitamente all’abbattimento delle sanzioni civili resta obbligatoria la presentazione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa, a prescindere dall’importo del debito oggetto di rateizzazione.
La produzione della polizza assicurativa (o della fideiussione bancaria) è richiesta altresì - a prescindere dall’importo del debito contributivo - anche per la concessione del pagamento rateale alle aziende per le quali sia stata già depositata in Tribunale una istanza di fallimento da parte dell’Istituto.
Circolare INPGI dell’1 ottobre 2008, n. 5