29 marzo 2024
Aggiornato 07:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 28 luglio 2008, n. 20539

Licenziamento eccessivo: bisogna valutare anche la condotta del dipendente

L’assenza di precedenti disciplinari, l’anzianità di servizio, i lavori in precedenza espletati

Con sentenza del 28 luglio 2008, n. 20539 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che per giudicare la condotta dell’incolpato, ai fini dell’irrogazione di un provvedimento disciplinare, si dovrà tener conto che oltre dell’assenza di precedenti disciplinari anche dell’anzianità di servizio e dei lavori in precedenza svolti dal dipendente stesso.

Fatto e diritto
Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla S.p.a. Poste Italiane ad un proprio dipendente. La citata società impugnava la sentenza
Il Tribunale riteneva la contestazione a carico del dipendente chiara in termini di ingiustificato ed abnorme accumulo di posta per mancata tempestiva consegna, e pur considerando che il comportamento del dipendente aveva recato notevole disfunzione, tuttavia, aveva considerato che il fatto che lo stesso si trovasse a far fronte da solo ad un servizio inizialmente espletato con un’operatrice di maggiore esperienza rendeva meno grave la valutazione della non diligente esecuzione delle prestazioni affidategli.
Anche per la Corte d’Appello, non risultando precedenti disciplinari specifici in relazione all'attività lavorativa precedentemente svolta in diversi uffici postali, la sanzione espulsiva risultava eccessiva.
Contro tale sentenza la Società Poste italiane è ricorsa in Cassazione.

La decisione della Cassazione
Per la Cassazione la Corte d’Appello non aveva tenuto conto della già acquisita conoscenza dei luoghi dove doveva essere recapitata la posta, della estensione del territorio che doveva essere raggiunto dal servizio (se si trattava o meno di comune territorialmente esteso e di aggregati di popolazione con un notevole numero di abitanti sì da rendere difficoltosa in concreto la ricerca dei destinatari), della possibilità da parte dell’interessato di giovarsi (o meno) in caso di incontrate difficoltà nell'adempimento dei suoi compiti, degli utili consigli di altri colleghi, ed ancora della consistenza dell'impegno lavorativo assolto in concreto dallo stesso nei giorni in cui si era verificato l'inadempimento contestato.
Inoltre, nel valutare a favore del lavoratore la mancanza di precedenti sanzioni disciplinari a suo carico, la Corte d'appello non aveva neanche specificato l'anzianità di servizio dello stesso né i lavori in precedenza espletati, circostanze queste che avrebbero avuto rilievo anche nell'ottica generale di consentire una ponderata valutazione della condotta tenuta dal dipendente che ha provocato una grave disfunzione, come del resto riconosciuto dalla impugnata sentenza.
Pertanto la Corte di Cassazione, ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza in questione rinviandola ad altro giudice.

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