19 aprile 2024
Aggiornato 15:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 12 settembre 2008, n. 23579

Licenziamenti in caso di violazione di Interposizione di manodopera

Accertato il rapporto con il committente, l'onere della prova non ricade sul lavoratore

Con sentenza del 12 settembre 2008, n. 23579 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di licenziamento del lavoratore se è stata accertata la violazione di interposizione di manodopera (art. 1 L. n. 1369 del 1960) « l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitale, macchine ed attrezzature fomite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della legge n. 1369/1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore.

In assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (non impiegato in retribuzione ed in genere per il costo del lavoro), know how, software ed in genere beni immateriali.»
Per la Cassazione, dunque, è a carico del datore di lavoro «reale» l’onere di allegare e provare la legittimità della risoluzione di fronte alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.

Quindi in caso di accertamento della citata violazione della legge n. 1369 del 1960 le relative vicende relative alla risoluzione del rapporto risultano irrilevanti e sul lavoratore non incombe alcun onere di prova che viceversa incombe sul datore di lavoro «reale», in base all’articolo 2697 Cc.
Il datore di lavoro cioè dovrà in tal caso dimostrare le sue ragioni che hanno portato al licenziamento.

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