5 maggio 2024
Aggiornato 18:30
Agenzia Entrate Circolare 5 settembre 2008, n. 53

Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito di prestazioni alberghiere e di ristorazione, somministrazioni di alimenti e bevande

Spese alberghiere e di ristorazione, e di vitto e alloggio per trasferte di dipendenti e collaboratori

Con Circolare del 5 settembre 2008, n. 53 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato alcune novità contenute nel DL n. 112/2008 (articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater) in materia di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande sia sul fronte IVA che per le imposte sul reddito.
Per quanto attiene alla deducibilità ai fini delle imposte sul reddito di prestazioni alberghiere e di ristorazione, somministrazioni di alimenti e bevande, dopo la riformulazione del comma 5 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato previsto un ulteriore limite di deducibilità.

Ullteriore limite di deducibilità
E’ stato cioè stabilito che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – purché inerenti all'attività artistica o professionale - rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75%, anziché del 100% e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta .
Dunque l'ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti, nell'esercizio dell'arte o della professione, per le prestazioni in questione.
La citata disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza.
Si ricorda che le spese di rappresentanza sono oggetto di una disciplina fiscale specifica, contenuta nel comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, che ne consente la deducibilità nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Anche se la nuova formulazione del comma 5 non prevede espressamente la riferibilità della nuova limitazione della deduzione (al 75%) alle spese di rappresentanza, una interpretazione logico-sistematica della nuova norma porta a ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con il limite specifico già previsto per le spese di rappresentanza, analogamente a quanto previsto, in linea generale, dal primo periodo del comma 5 in discorso in relazione alla concorrenza del limite del 75% del costo con il tetto massimo rappresentato dal 2% dei compensi.
Dunque la limitazione al 75% della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga sostenuta.
Il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75%, nel caso in cui si configuri come spesa di rappresentanza deve rispettare anche l'ulteriore parametro segnato dall'1% dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.

Spese alberghiere e di ristorazione
Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75% e saranno ammesse in deduzione nel limite del 50% (cioè occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo).
Le modifiche introdotte dal citato DL n. 112 non interessano le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano quindi interamente deducibili.
In tal caso infatti non opera il limite rappresentato dal 2% dei compensi, allo stesso modo non si applica il nuovo limite del 75%.

Spese di vitto e alloggio per le trasferte dei dipendenti e dai collaboratori
Sono altresì escluse dal limite di deducibilità del 75% le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dal successivo comma 6 dell'articolo 54, le quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall'articolo 95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di lavoro.

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