25 aprile 2024
Aggiornato 08:00
Gravidanza | Procreazione assistita

No a eterologa mina diritti di coppia

La prima sezione civile del Tribunale di Milano ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di fecondazione eterologa previsto dalla Legge 40

MILANO - La prima sezione civile del Tribunale di Milano ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di fecondazione eterologa previsto dalla Legge 40. Lo si apprende da uno dei legali di una coppia, affetta da azoospermia completa, che da anni si batte per poter provare ad avere un figlio in Italia.

CONTRASTO CON ALCUNI PRINCIPI COSTITUZIONALI - Con ordinanza di rimessione del 29 marzo 2013 il Tribunale di Milano ha ritenuto che il divieto di fecondazione eterologa si ponga in contrasto con alcuni principi costituzionali, tra cui il diritto fondamentale all'autodeterminazione della coppia, in relazione alla procreazione e al diritto di fondare una famiglia; il principio di eguaglianza tra coppie, discriminate in base al grado di sterilità e infertilità; il diritto alla salute della coppia.
Con questo provvedimento, il Tribunale di Milano ha dato seguito all'ordinanza della Corte costituzionale, n. 150 del 2012, che rinviava la questione ai giudici, e ha ritenuto sostanzialmente ininfluente la sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Austria (Grande Camera, sentenza del 3 novembre 2011), che ha stabilito che il divieto di fecondazione eterologa, previsto dalla normativa austriaca, non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare della coppia, letto in combinato disposto con il principio di non discriminazione.