28 marzo 2024
Aggiornato 11:30
Il risarcimento andrà agli eredi

Prima vittoria Italease: restituiti oltre 50 mila ¤

A Parma Confconsumatori ottiene il primo risarcimento per un acquirente di titoli Italease: il contratto del '92 non era stato aggiornato

PARMA - Prima vittoria in Italia per un acquirente di obbligazioni Italease, associato Confconsumatori, il quale otterrà l’integrale restituzione del capitale investito.
Il Tribunale di Parma con sentenza n. 358/11 ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto, alle date dell’11 luglio 2005 e del 23 novembre 2005, di obbligazioni Italease e ha condannato la banca venditrice alla restituzione in favore dell’acquirente della complessiva somma di 51.129,90 ¤, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.

Il Tribunale ha così deciso, perché l’investitore aveva sottoscritto il contratto generale d’investimento nel 1992 e lo stesso non era stato rinnovato in conformità alla nuova normativa introdotta con il TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Questi, più in particolare, i rilievi del Tribunale: «La distanza tra il vecchio modello di contratto di intermediazione finanziaria, utilizzato nel 1992 dalle odierne parti processuali e quello recepito dalla normativa del 1998 è segnata essenzialmente da cinque punti: operazioni non adeguate, best execution, operazioni in contropartita[…], possibilità di ordini telefonici, acquisizione di informazioni sull’esperienza del cliente e propensione soggettiva al rischio. Ora nel caso in esame, deve ritenersi che il contratto quadro, concluso nel lontano 1992, in mancanza di adeguamento, quanto ai requisiti di forma-contenuto, alla normativa regolamentare medio tempore intervenuta a disciplinare la materia, aveva perduto efficacia nel momento in cui, nel luglio e nel novembre 2005, sono stati impartiti gli ordini […]».

«Trattasi – per l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio il risparmiatore, nel frattempo purtroppo deceduto (il rimborso spetta agli eredi) - di una sentenza importantissima, che si pone in linea con altri precedenti, quali un’ordinanza del Tribunale di Ferrara e una sentenza del Tribunale di Parma. Precedenti importanti perché dimostrano che l’esistenza di un vecchio contratto generale d’investimento non basta se gli acquisti furono effettuati dopo l’entrata in vigore del Tuf, senza che quel contratto - se ciò era necessario, perché non in regola con le recenti disposizioni - fosse stato adeguato in conformità alla nuova normativa».