18 agosto 2025
Aggiornato 03:00

Vittoria per azioni Crespi a Parma

Confconsumatori: «la giurisprudenza sembra essersi orientata per la necessità della forma scritta anche per i singoli ordini»

PARMA - Nuova pronuncia del Tribunale di Parma, che ha condannato una banca alla restituzione di quanto versato da una risparmiatrice per l’acquisto di azioni Crespi.

Sebbene l’acquisto del 24.marzo 1998 fosse stato effettuato in esecuzione di un contratto di negoziazione, raccolta ordini e collocamento concluso in forma scritta, il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità dell’ordine per difetto di forma ai sensi della normativa al tempo applicabile (art. 18 d.lgs. n. 415/96), in quanto inoltrato solo verbalmente.
Secondo Tribunale in base al decreto legislativo citato gli ordini di acquisto devono essere impartiti o per iscritto o nelle forme previste dal contratto generale d’investimento. E visto che nel contratto in questione era contemplata solo la forma scritta oppure, in alternativa, quella telefonica, l’ordine, per il giudice, è da ritenersi nullo, anche se si trattava di azioni, cioè titoli, per loro stessa natura rischiosi.

«E così finalmente, anche se vi sono, pure dello stesso Tribunale di Parma, diverse sentenze contrarie, la giurisprudenza sembra essersi orientata per la necessità della forma scritta, non solo per il contratto generale, ma anche per i singoli ordini» dichiara l’avv.Giovanni Franchi, legale Confconsumatori. «La sentenza – sempre per l’avv. Franchi – è infatti chiarissima nell’affermare che, sebbene sia consentito alle parti stabilire forme diverse, se quella utilizzata non era prevista nel c.d. contratto quadro, allora l’ordine deve ritenersi nullo per mancanza della forma prescritta dalla legge».