Bankitalia: in arrivo dispozioni anticiriclaggio più severe
Per prevenire l'utilizzo dei soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
ROMA - In arrivo dalla Banca di Italia norme più severe per prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Soggetti interessati banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB; intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB; succursali stabilite in Italia dei soggetti indicati nelle lettere precedenti nonché delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento; jCassa depositi e prestiti e agenti di cambio.
L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.
In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un'ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati ai seguenti tre istituti fondamentali: 1) adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (customer due diligence); 2) registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto; 3) segnalazione delle operazioni sospette.
L'obiettivo generale delle nuove disposizioni è la protezione dell'integrita' del sistema bancario e finanziario e, indirettamente, la protezione della stabilità dello stesso. Rispetto al passato l'impostazione della regolamentazione realizza un'anticipazione della soglia di tutela: le regole imposte agli operatori a presidio della piena e «adeguata» conoscenza del cliente vengono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa disclosure tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto. Questi i principi base dello schema di provvedimento pubblicato per consultazione dalla Banca di Italia.
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