26 aprile 2024
Aggiornato 00:00
RISPARMIO

Responsabilità del promotore finanziario

Tribunale di Parma riconosce il risarcimento ad una risparmiatrice

PARMA9 – Nuova importante sentenza dal Tribunale di Parma, che ha riconosciuto il risarcimento del danno derivato dal comportamento di un promotore finanziario, il quale si era «intascato» circa ¤ 20.000 versatigli da una risparmiatrice per l’acquisto di diversi titoli, tra cui Depfa Bank, U.G.C. e U.P.C.

Il Tribunale ha, infatti, condannato la Banca, in favore della quale il promotore svolgeva la propria attività, a restituire l’importo corrispostogli per l’investimento, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da maggiorarsi con gli interessi legali nel frattempo maturati.
Questo sulla base dell’art. 31 Testo Unico Finanziario (T.U.F.) che prevede la responsabilità solidale dell’istituto di credito per i fatti illeciti commessi da chi è suo promotore.

«E così, come prescritto dalla legge, le banche iniziano a venire condannate anche per gli illeciti realizzati da quei soggetti, i promotori, che le stesse utilizzano per la vendita di azioni ed obbligazioni fuori dai locali dell’istituto; e questo – è importante sottolinearlo – senza che abbia alcuna importanza la sicurezza del titolo che si voleva acquistare » dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha tutelato la coppia di associati.