2 agosto 2025
Aggiornato 07:00
Corte di Giustizia Europea - Grande Sezione - sentenza 20 gennaio 2009

Diritto alle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore malato

Il lavoratore non perde il diritto

Con la sentenza del 20 gennaio 2009 la Grande Sezione della Corte di Giustizia europea intervenuta nelle cause inglese e tedesca riunite n. 350/06 e n. 520/06, ha stabilito che il lavoratore - che non ha potuto godere delle ferie annuali perché malato per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento - non perde il diritto al relativo godimento ed ha diritto a richiesta ad una indennità sostitutiva.
Per la Corte di Giustizia, per quanto attiene al pagamento della relativa indennità sostitutiva per le ferie non godute, il lavoratore dovrà essere indennizzato con la retribuzione ordinaria in modo da porlo » in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro».
Così la Corte di giustizia delle Comunità europee ha detto la sua sul diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva comunitaria sull’orario di lavoro con riferimento a quanto disposto dall’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Fatto e diritto
Un lavoratore tedesco non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite a causa di un’inabilità al lavoro che ha condotto al suo stesso collocamento in pensione.
Della questione sono state coinvolte il. Landesarbeitsgericht di Düsseldorf (Germania) e la House of Lords (Regno Unito) nell’ambito di controversie aventi ad oggetto il diritto alle ferie annuali retribuite dei lavoratori che si trovano in congedo per malattia.
Secondo l’interpretazione e la normativa tedesca applicabile, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite non godute si estingue alla fine dell’anno civile di riferimento e, al più tardi, allo scadere di un periodo di riporto che, salvo deroga in favore del lavoratore fissata dal contratto collettivo, ha una durata pari a tre mesi.

La decisione della Corte di giustizia europea
Così la Corte di giustizia nell’evidenziare che il diritto al congedo per malattia e le modalità del suo esercizio, nonché il godimento delle ferie annuali retribuite, non sono disciplinati dal diritto comunitario, ma dalle regolamentazioni stabilite negli Stati membri anche tramite la contrattazione collettiva, ha stabilito che il lavoratore malato ha diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva sull’orario di lavoro a condizione che abbia la possibilità di esercitare il suo diritto nel corso di un altro periodo.
In particolare per la Corte di Giustizia il diritto alle ferie annuali di un lavoratore in congedo per malattia - anche se prescritto - non può essere subordinato all’obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito dallo Stato membro interessato.
E dunque uno Stato membro può prevedere la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto soltanto se il lavoratore ha avuto la possibilità concreta di esercitare il suo diritto alle ferie.
La Corte di Giustizia ha cioè evidenziato che il lavoratore che si trovi in congedo per malattia per l’intera durata del periodo di riferimento e oltre il periodo di riporto fissato dal diritto nazionale non ha la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite e che anche il lavoratore che ha lavorato durante una parte del periodo di riferimento prima di essere collocato in congedo per malattia non ne avrebbe diritto.
La Corte di giustizia ha comunque concluso che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.
Per la Corte di Giustizia il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, prevede che tale indennità deve essere calcolata in modo da porre il lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro.
Pertanto dovrà essere retribuito con la retribuzione ordinaria che è quella che gli deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite.

Allegato:
Corte di Giustizia Europea - Grande Sezione - sentenza 20 gennaio 2009