20 aprile 2024
Aggiornato 14:30
Inps, Circolare 27 gennaio 2009, n. 11

Trattamenti di integrazione salariale e mobilità, disoccupazione. Importo assegno per ASU

I massimali 2009 della Cigs anche per il settore edile, Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Lavori di pubblica utilità

Con Circolare del 27 gennaio 2009, n. 11, l'Inps, ha comunicato per il 2009 gli importi dei massimali da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione ed ha stabilito il nuovo importo dell'assegno per le attività socialmente utili per il 2009.

Cassa integrazione guadagni straordinaria
i massimali in questione risultano fissati, per l’anno 2009, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, a seguito dell’aumento delle aliquote contributive disposto dall’articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è pari al 5,84 per cento:
1) euro 886,31 834,55
2) euro 1.065,26 1003,05

Cigs Settore edile
1) euro 1063,57 1001,46
2) euro 1278,31 1203,66
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in euro 1.917,48.

Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1) euro 886,31 834,55
2) euro 1.065,26 1003,05
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.917,48.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2008 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.

Indennità ordinaria di disoccupazione
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 886,31 ed a euro 1.065,26.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 (euro 858,58 ed euro 1.031,93).

Assegno per Attività Socialmente Utili (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a euro 529,15.
Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Lavori di pubblica utilità
Per quanto riguarda l’assegno che verrà corrisposto per i lavori di pubblica utilità, questo resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

Allegato
Inps, Circolare 27 gennaio 2009, n. 11